Art. 10.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data
di  cui  all'articolo  55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
 
          Note all'art. 10:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  55 comma 1, del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
              "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore)
          - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo
          Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche
          successive  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle
          norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Ministero delle comunicazioni;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica".