Art. 2.
           Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

  1.  E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del
Ministero,  di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si
riunisce  perlomeno  ogni  tre mesi, svolge funzioni di coordinamento
generale  sulle  questioni interdipartimentali o comuni all'attivita'
dei  Dipartimenti  del  Ministero  e  puo'  formulare al Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato
"Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per
assicurare  il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento
coordinato delle relative funzioni.
  2.  Apposite  riunioni  della  Conferenza,  da  tenersi con cadenza
almeno  semestrale  e  cui  possono  essere  chiamati a partecipare i
dirigenti  di  prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali
sono  affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate
a  singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e
delle  strategie  generali in materia di gestione delle risorse umane
ed al coordinamento delle attivita' informatiche.