Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti 1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si riunisce perlomeno ogni tre mesi, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, da tenersi con cadenza almeno semestrale e cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attivita' informatiche.