Art. 3. Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori 1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate: a) indirizzo promozione e coordinamento: delle politiche dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle attivita' collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunita' europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, alla cooperazione internazionale ed alle attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, alle attivita' formative, ferme restando le competenze delle regioni e le funzioni dell'Agenzia da costituire ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; vigilanza, controllo e tutela degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale; b) incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge, 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilita'; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennita'; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti; c) tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunita' uomo-donna sul lavoro e finanziamento azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita'; d) progettazione, sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito istituzionale, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche; e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche' del personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali territoriali relativamente agli uffici territoriali del Governo riguardante il personale gia' degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilita' analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilita' amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; ufficio relazioni con il pubblico. 2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate: a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione; b) degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione; c) della tutela delle condizioni di lavoro; d) per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro; e) degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali. 3. Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a), l'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 317, gia' operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, continua ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previgenti disposizioni.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale). - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'Agenzia per la formazione l'istruzione professionale. 2. All'Agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale. 3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente Ministero, l'Agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'Agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'Agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale. 4. Lo statuto dell'Agenzia e' approvato con regolamento emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro, della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni. 5. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi generali di attivita' dell'Agenzia sono approvati dalle autorita' statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'Autorita' di vigilanza esercita i compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'Agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro. 6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono essere trasferiti all'Agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni pubbliche. 7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, e' aggiunto il seguente: "9) formazione professionale". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, reca: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10 del medesimo decreto: "Art. 10 (Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori). - 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca". - Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, e, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167, reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione". La legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49, s.o., reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Si trascrive il testo dell'art. 19 della medesima legge: "Art. 19 - 1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi. 2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa. 3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. 4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa integrazione. 5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi. 7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio. 8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91". Si trascrive il testo dell'art. 5 del medesimo decreto: "Art. 5 (Comitato tecnico). - 1. Il Comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro venti giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria, trasmessa dal competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 11, esprime il proprio parere sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti, aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni". - Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1984, n. 351, reca: "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, reca: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 11 del medesimo decreto: "Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3. 3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8. 8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL. 9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari". - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 1 - gennaio 1997, reca: "Riorganizzazione dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori".