Art. 3.
Dipartimento  per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
                           dei lavoratori

  1.  Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione
e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate:
    a) indirizzo   promozione   e   coordinamento:   delle  politiche
dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano
nazionale   dell'impiego,   redatto   in  attuazione  delle  relative
disposizioni  dell'Unione  europea, alle attivita' collegate al fondo
sociale  europeo,  previsto  dal  Trattato istitutivo della Comunita'
europea,   alle   iniziative   di   contrasto   al  lavoro  sommerso,
all'inserimento  nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati,
alle  iniziative  relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro,
alla  cooperazione  internazionale ed alle attivita' di prevenzione e
studio  sulle  emergenze  sociali  ed  occupazionali,  alle attivita'
formative,  ferme  restando le competenze delle regioni e le funzioni
dell'Agenzia  da  costituire  ai  sensi  dell'articolo 88 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300; vigilanza, controllo e tutela
degli  enti  di  formazione  professionale, finanziamento e vigilanza
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  (ISFOL),  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo
29 ottobre  1999,  n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione
in   accordo   con   le   regioni,   delle  politiche  di  formazione
professionale  e  delle  azioni  rivolte all'integrazione dei sistemi
della  formazione,  della  scuola,  del  lavoro;  accreditamento,  in
accordo  con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti
nei settori dell'orientamento e della formazione professionale;
    b) incentivi   all'occupazione,   con   gestione  del  fondo  per
l'occupazione,  del  fondo  per  lo  sviluppo  e  del  fondo  per gli
interventi   a   sostegno  dell'occupazione,  previsti  dalla  legge,
19 luglio  1993,  n. 236, di conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148; ammortizzatori sociali;
trattamenti  di  integrazione  salariale  e mobilita'; trattamenti di
disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento
delle  indennita'; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico
cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo
19  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10 giugno  2000, n. 218; analisi,
verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione
e  riorganizzazione  produttiva; contratti di solidarieta', di cui al
decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e
relativi finanziamenti;
    c) tutela   delle  condizioni  di  lavoro  e  applicazione  della
legislazione  attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
profili  di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e
prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita'
sanitarie  e  ospedaliere  e  dei  mezzi  di  circolazione  stradale;
attuazione  della  normativa  relativa  agli  istituti  concernenti i
rapporti  di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico
delle  aziende  autoferrotramviarie  e  delle  gestioni  governative;
organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione
del  fondo  speciale  infortuni;  diritti  sindacali  e  tutela della
dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro;  rappresentanza  e  rappresentativita' sindacale;
contrattazione  collettiva  e  analisi  del costo di lavoro; archivio
nazionale  dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di
raffreddamento  in  relazione  alla  disciplina  dello  sciopero  nei
servizi   pubblici   essenziali;   conciliazione  delle  controversie
individuali  di  lavoro  nel  settore  pubblico  e  privato  e  delle
controversie   collettive   di   lavoro;  procedure  arbitrali  nelle
controversie  individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego;
pari  opportunita'  uomo-donna  sul  lavoro  e  finanziamento  azioni
positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita';
    d) progettazione,  sviluppo  e  gestione  coordinata  del Sistema
informativo  lavoro  (S.I.L.),  di  cui  all'articolo  11 del decreto
legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469, in raccordo con le regioni e
gli  enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli
strumenti  e  dei  sistemi  informativi;  progettazione,  sviluppo  e
mantenimento   in   esercizio   delle  reti  di  comunicazione  dati,
telefonia,  internet,  ivi  compreso il sito istituzionale, favorendo
l'integrazione  tra  le  stesse;  coordinamento  tecnico, sicurezza e
riservatezza    dei   sistemi   informativi   di   telecomunicazioni;
programmazione  e  organizzazione  delle  attivita'  statistiche,  di
studio  e  ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia
ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di
statistica  in raccordo con le altre strutture del sistema statistico
nazionale  (SISTAN),  operante  presso l'ISTAT (Istituto nazionale di
statistica),   ai   sensi  della  legge  6 settembre  1989,  n.  322;
pubblicazione  e  diffusione  di  dati e informazioni derivanti dalle
attivita' statistiche;
    e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di
cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi
di   reclutamento,   formazione,  riqualificazione  e  mobilita'  del
personale;   pianificazione   dei  fabbisogni;  dotazioni  organiche;
trattamento  giuridico  ed economico del personale dirigente, nonche'
del   personale  delle  aree  funzionali;  attivita'  concernenti  il
conferimento  degli  uffici  dirigenziali  territoriali relativamente
agli  uffici  territoriali  del Governo riguardante il personale gia'
degli  uffici  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza;  interventi
assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari;
onorificenze;  bilancio,  contabilita'  analitica,  coordinamento dei
dati  relativi  agli  altri centri di responsabilita' amministrativa;
rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere
generale;    gestione    del    patrimonio;    relazioni   sindacali;
contrattazione  integrativa  di  amministrazione; coordinamento delle
attivita'   di   prevenzione   nei   luoghi   di  lavoro;  indirizzo,
programmazione  e  controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di
competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e
la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo
per  la  sicurezza  mineraria  e gli interventi straordinari; ufficio
relazioni con il pubblico.
  2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e)  del  comma 1,  il  Dipartimento  si articola nelle corrispondenti
direzioni generali di seguito indicate:
    a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione;
    b) degli   ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi  alla
occupazione;
    c) della tutela delle condizioni di lavoro;
    d) per  le  reti informative e per l'Osservatorio del mercato del
lavoro;
    e) degli  affari  generali,  risorse umane e attivita' ispettiva,
del  Dipartimento  per  le  politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela  dei  lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali.
  3.   Fino   alla  costituzione  dell'Agenzia  di  cui  al  comma 1,
lettera a),  l'ufficio  centrale  per  l'orientamento e la formazione
professionale  dei  lavoratori  di  cui  al  decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  14 gennaio  1997, n. 317, gia'
operante  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
continua  ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previgenti
disposizioni.
 
          Note all'art. 3:
              - Si trascrive il testo dell'art. 88 del citato decreto
          legislativo n. 300 del 1999:
              "Art.  88  (Agenzia  per  la  formazione e l'istruzione
          professionale).  - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli
          articoli  8  e  9  del  presente  decreto, l'Agenzia per la
          formazione l'istruzione professionale.
              2. All'Agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali   e   di  personale,  i  compiti
          esercitati  dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e
          dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  in  materia di
          sistema integrato di istruzione e formazione professionale.
              3.  Ai  fini  di  una  compiuta  attuazione del sistema
          formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia
          delle  esigenze  della  formazione  professionale, connesse
          anche   all'esercizio,   in   materia,   delle   competenze
          regionali,   sia   delle   esigenze  generali  del  sistema
          scolastico,  definite  dal  competente Ministero, l'Agenzia
          svolge,  in  particolare, i compiti statali di cui all'art.
          142  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, ad
          eccezione  di  quelli cui si riferiscono le lettere a) e l)
          del   comma   1,  e  di  quelli  inerenti  alla  formazione
          scolastica  e  di  formazione  tecnica  superiore.  In tale
          quadro,  l'Agenzia  esercita  la funzione di accreditamento
          delle  strutture  di  formazione professionale che agiscono
          nel  settore  e  dei  programmi  integrati  di istruzione e
          formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del
          titolo   di  studio  o  diploma  di  istruzione  secondaria
          superiore.  L'Agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio,
          ricerca,  sperimentazione,  documentazione,  informazione e
          assistenza    tecnica    nel   settore   della   formazione
          professionale.
              4. Lo statuto dell'Agenzia e' approvato con regolamento
          emanato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 4, su proposta dei
          Ministri  del lavoro, della pubblica istruzione di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza
          per  i  rapporti  permanenti  tra Stato, regioni e province
          autonome.   Lo  statuto  conferisce  compiti  di  controllo
          gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
              5.  L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro
          del  lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i
          profili   di   rispettiva   competenza,  nel  quadro  degli
          indirizzi  definiti  d'intesa  fra  i  predetti Ministri. I
          programmi generali di attivita' dell'Agenzia sono approvati
          dalle   autorita'   statali   competenti  d'intesa  con  la
          Conferenza  per  i  rapporti  tra  lo  Stato e le regioni e
          province  autonome.  L'Autorita'  di  vigilanza  esercita i
          compiti   di   cui  all'art.  142,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'Agenzia
          prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro
          della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
              6.  Con  i regolamenti adottati con le procedure di cui
          al  comma  4,  su  proposta  anche dei Ministri di settore,
          possono  essere  trasferiti  all'Agenzia,  con  le inerenti
          risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale
          svolte   da   strutture   operanti   presso   Ministeri   o
          amministrazioni pubbliche.
              7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo
          il  numero  8,  e'  aggiunto  il  seguente:  "9) formazione
          professionale".
              -  Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 novembre 1999, n.
          268,  reca:  "Riordinamento del sistema degli enti pubblici
          nazionali,  a  norma  degli  articoli  11  e 14 della legge
          15 marzo  1997,  n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10
          del medesimo decreto:
              "Art.  10  (Istituto  per  lo  sviluppo e la formazione
          professionale  dei  lavoratori).  -  1.  L'Istituto  per lo
          sviluppo  e  la  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL)  e'  ente  di  ricerca,  dotato  di indipendenza di
          giudizio   e   di   autonomia   scientifica,  metodologica,
          organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto
          alla  vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale.
              2.  Lo  statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del
          Ministro  vigilante  e  reca anche disposizioni di raccordo
          con  la  disciplina  di cui al decreto legislativo 5 giugno
          1998,  n.  204,  e  con  la  disciplina  dettata  da  altre
          disposizioni vigenti per gli enti di ricerca".
              -  Il  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  20 maggio  1993,  n.  116,  e,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993,
          n.    167,    reca:    "Interventi   urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione".
              La  legge  28 febbraio  1986,  n.  41, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 febbraio  1986,  n. 49, s.o., reca:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  1986)".  Si
          trascrive il testo dell'art. 19 della medesima legge:
              "Art.  19  -  1.  Il  complesso dei trasferimenti dello
          Stato  all'INPS,  a  titolo  di  pagamenti di bilancio e di
          anticipazioni   di  Tesoreria,  al  netto  di  lire  19.000
          miliardi  di  erogazioni  a titolo di regolazioni debitorie
          pregresse,  e'  fissato  per  l'anno  1986  in  lire 32.000
          miliardi.
              2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della
          cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il
          disavanzo  patrimoniale  risultante  al 31 dicembre 1985 e'
          posto  a  carico  dello  Stato  nel  limite  di lire 19.000
          miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.
              3.  In  attesa  della  nuova  disciplina concernente la
          cassa  integrazione  guadagni  degli operai dell'industria,
          fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12
          della  legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno
          1986,  un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a
          favore   della   separata   contabilita'  degli  interventi
          straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115.
              4.  Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per
          cento  nell'anno  1986  e, per la restante parte, fino alla
          concorrenza  dell'onere  effettivo  e, comunque, nel limite
          del  contributo  di  cui  al precedente comma 3, sulla base
          delle   risultanze   per  lo  stesso  anno  della  separata
          contabilita'  degli  interventi  straordinari  della  cassa
          integrazione.
              5.  I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione
          salariale  sono  adottati  sulla  base  di  una istruttoria
          tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui
          composizione  e  le  cui modalita' di funzionamento saranno
          successivamente  determinate  con  decreto del Ministro del
          bilancio e della programmazione economica di concerto con i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e del
          tesoro.
              6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono
          autorizzate senza oneri di interessi.
              7.  Le  somme  corrisposte  a  titolo  di  pagamenti di
          bilancio  diminuiscono,  per  il corrispondente importo, il
          livello  delle  anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel
          corso dell'esercizio.
              8.  A  decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli
          interessi   sulle  anticipazioni  concesse  all'INPS  dalla
          Tesoreria   dello   Stato  ai  sensi  del  penultimo  comma
          dell'art.  16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al
          debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
          2000,  n.  218,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181
          del  4 agosto 2000, reca: "Regolamento recante norme per la
          semplificazione  del  procedimento  per  la concessione del
          trattamento  di cassa integrazione guadagni straordinaria e
          di  integrazione  salariale  a  seguito  della  stipula  di
          contratti  di  solidarieta',  ai  sensi  dell'art. 20 della
          legge  15 marzo  1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91".
          Si trascrive il testo dell'art. 5 del medesimo decreto:
                "Art.  5 (Comitato tecnico). - 1. Il Comitato tecnico
          di  cui  all'art.  19  della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
          entro   venti   giorni   dalla   data  di  ricezione  della
          documentazione   istruttoria,   trasmessa   dal  competente
          ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          di cui all'art. 11, esprime il proprio parere sui programmi
          di   ristrutturazione,   riorganizzazione   o   conversione
          aziendale riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti,
          aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni".
              -  Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   30 ottobre   1984,  n.  299,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984,   n.   863,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          22 dicembre  1984, n. 351, reca: "Misure urgenti a sostegno
          e ad incremento dei livelli occupazionali".
              -  Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997, n. 469,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
          reca:  "Conferimento  alle  regioni  e  agli enti locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma  dell'art.  1  della  legge 15 marzo 1997, n. 59". Si
          trascrive il testo dell'art. 11 del medesimo decreto:
              "Art.  11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema
          informativo  lavoro,  di  seguito  denominato SIL, risponde
          alle  finalita'  ed  ai  criteri  stabiliti dall'art. 1 del
          decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  e la sua
          organizzazione  e' improntata ai principi di cui alla legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              2.  Il  SIL  e' costituito dall'insieme delle strutture
          organizzative,  delle  risorse hardware, software e di rete
          relative  alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
          1, 2 e 3.
              3.  Il  SIL,  quale  strumento  per  l'esercizio  delle
          funzioni    di    indirizzo   politico-amministrativo,   ha
          caratteristiche  nazionalmente  unitarie  ed integrate e si
          avvale   dei   servizi   di   interoperabilita'   e   delle
          architetture  di cooperazione previste dal progetto di rete
          unitaria  della  pubblica amministrazione. Il Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, le regioni, gli enti
          locali,  nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra
          domanda  e  offerta  di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno
          l'obbligo  di  connessione e di scambio dei dati tramite il
          SIL,  le  cui  modalita' sono stabilite sentita l'Autorita'
          per l'informatica nella pubblica amministrazione.
              4.  Le  imprese  di fornitura di lavoro temporaneo ed i
          soggetti  autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
          di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
          avvalersi  dei  servizi  di rete offerti dal SIL stipulando
          apposita  convenzione  con  il Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale.  I  prezzi,  i  cambi  e  le  tariffe,
          applicabili  alle  diverse tipologie di servizi erogati dal
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sono
          determinati  annualmente,  sentito il parere dell'Autorita'
          per   l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica.  I proventi realizzati ai
          sensi  del  presente  comma  sono  versati  all'entrata del
          bilancio  dello Stato per essere assegnati, con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  ad  apposita unita' previsionale dello stato di
          previsione  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale.
              5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali possono stipulare
          convenzioni,  anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
          al  comma  4  per  l'accesso  alle  banche dati dei sistemi
          informativi  regionali e locali. In caso di accesso diretto
          o  indiretto  ai  dati  ed  alle  informazioni  del SIL, le
          regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
          del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale uno
          schema  di  convenzione  tipo.  Il  sistema  informativo in
          materia  di  occupazione  e  formazione professionale della
          camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
          con   il   SIL   secondo  modalita'  da  definire  mediante
          convenzioni,  anche  a titolo oneroso, da stipulare con gli
          organismi  rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
          si  applicano  ai  collegamenti  tra  il SIL ed il registro
          delle  imprese  delle  camere  di  commercio secondo quanto
          previsto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          7 dicembre 1995, n. 581.
              6.  Le  attivita' di progettazione, sviluppo e gestione
          del  SIL  sono  esercitate dal Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  nel  rispetto  di quanto stabilito dal
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              7.   Sono  attribuite  alle  regioni  le  attivita'  di
          conduzione  e  di  manutenzione  degli impianti tecnologici
          delle  unita'  operative  regionali  e  locali. Fatte salve
          l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
          del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
          possono  provvedere  allo  sviluppo  autonomo  di parti del
          sistema.  La  gestione e l'implementazione del SIL da parte
          delle  regioni  e  degli  enti locali sono disciplinate con
          apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previo  parere
          dell'organo tecnico di cui al comma 8.
              8.   Al  fine  di  preservare  l'omogeneita'  logica  e
          tecnologica  del  SIL ed al contempo consentire l'autonomia
          organizzativa   e   gestionale   dei   sistemi  informativi
          regionali  e  locali  ad  esso collegati, e' istituito, nel
          rispetto  di quanto previsto dal citato decreto legislativo
          n.  281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo
          tra  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
          regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
              9.   Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, la composizione ed il
          funzionamento  dell'organo  tecnico  di cui al comma 8 sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica.
              10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale  ed  hanno  natura  obbligatoria  e  vincolante nei
          confronti dei destinatari".
              -  Il  decreto  legislativo  6 settembre  1989, n. 322,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
          222,  reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale   14 gennaio   1997,   pubblicato   nel  bollettino
          ufficiale  n.  1  -  gennaio  1997, reca: "Riorganizzazione
          dell'ufficio  centrale  per  l'orientamento e la formazione
          professionale dei lavoratori".