Art. 4.
        Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

  1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge
le seguenti funzioni:
    a) coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo
nazionale  delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni,  con  particolare  riferimento al Piano nazionale delle
politiche  sociali,  di  cui  all'articolo  18 della legge 8 novembre
2000,  n.  328, ai criteri e alle modalita' di riparto delle relative
risorse;  coordinamento  ai  fini della determinazione degli standard
dei   servizi  sociali  secondo  la  normativa  vigente;  gestione  e
monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento,
di  cui  al  decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive
modificazioni   ed   integrazioni;   valutazione   dell'efficacia   e
dell'efficienza   delle   politiche   sociali;  affari  generali  del
Dipartimento;  gestione  del  bilancio  finanziario  ed economico del
Dipartimento;
    b) coordinamento  e  gestione  delle  politiche  a  favore  della
famiglia;  interventi  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale e i
diritti  delle persone handicappate; gestione degli interventi per il
sostegno  della  maternita'  e  della paternita'; interventi a favore
delle persone anziane;
    c) indirizzo,  coordinamento e gestione degli interventi a favore
dell'infanzia  e  dell'adolescenza;  interventi a favore dei minori a
rischio  di  attivita' criminose; tutela dei minori e cooperazione in
materia  di  adozione internazionale; interventi per la prevenzione e
contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il
Centro  nazionale  di  documentazione e analisi dell'infanzia, di cui
all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
    d) coordinamento  delle  politiche per contrastare il diffondersi
delle  tossicodipendenze  e delle alcool dipendenze correlate, di cui
all'articolo   127,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 ottobre  1990,  n.  309;  collaborazione  con  le  associazioni, le
comunita'  terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo
della    prevenzione,    recupero   e   reinserimento   sociale   dei
tossicodipendenti;     informazione     e     documentazione    sulle
tossicodipendenze;  definizione e aggiornamento delle metodologie per
la  rivelazione,  la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento
all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;
    e) definizione  delle politiche per gli adolescenti ed i giovani,
anche  mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione
europea;  promozione  delle  attivita' svolte dai soggetti del "terzo
settore",  allo  sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale;
coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di
promozione   e   coordinamento   per   quanto   concerne  gli  scambi
internazionali  giovanili; diffusione dell'informazione in materia di
volontariato  e  terzo  settore  anche mediante la predisposizione di
documentazione;   consulenza   tecnica   per   le  organizzazioni  di
volontariato  a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle
attivita'   svolte  dai  centri  di  servizio  per  il  volontariato;
assistenza  tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative
di  progetti  relativi  allo  sviluppo di servizi alla persona e alla
comunita';  promozione e coordinamento degli interventi relativi alle
associazioni  di  promozione  sociale;  monitoraggio  della normativa
nazionale;
    f) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli
stranieri  immigrati  e  delle  iniziative  volte  a  contrastare  il
fenomeno  del  razzismo;  promozione e coordinamento degli interventi
umanitari  in  Italia  e all'estero attribuiti al Ministero; gestione
delle  risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle
associazioni  e  degli  enti  che  svolgono  attivita' a favore degli
immigrati;  istituzione  di  attivita' a favore dei minori stranieri;
attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in
Italia  di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto
dall'articolo  33,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
delle relative norme di attuazione;
    g) ordinamento  del  sistema  previdenziale pensionistico e delle
norme  in  materia  di  infortuni sul lavoro e malattie professionali
anche  riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti
previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi
collegiali;   esame  dei  bilanci  preventivi,  note  di  variazione,
consuntivi  dei  bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e
privati;  vigilanza  in materia di trattamento giuridico ed economico
degli  enti previdenziali; vigilanza sul trattamento previdenziale ed
assistenziale del personale delle aziende autoferrotramviarie e delle
gestioni  governative,  del lavoro marittimo, portuale e della pesca,
degli  addetti  ai  servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza
sugli  istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme
in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi
relativi  all'inquadramento  delle  attivita' produttive; ordinamento
degli  istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli
stessi e gestione del "Fondo patronati"; promozione delle convenzioni
in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari.
  2.  In  relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d),
e),   f)  e  g)  del  comma 1,  il  Dipartimento  si  articola  nelle
corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:
    a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari
generali;
    b) per  le  tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti
dei minori;
    c) per  la  diffusione  delle  conoscenze e delle informazioni in
merito alle politiche sociali;
    d) per  la  prevenzione  e  il recupero delle tossicodipendenze e
alcooldipendenze  e  per  l'osservatorio  permanente  per la verifica
dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;
    e) per  il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili;
    f) per l'immigrazione;
    g) per le politiche previdenziali.
  3.  Gli  uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro
competenza,  compiti  di  supporto  organizzativo  a tutti gli organi
collegiali  istituiti  presso  il Dipartimento per gli affari sociali
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
 
          Note all'art. 4:
              La  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, s.o., reca:
          "Misure  per la stabilizzazione della finanza pubblica". Si
          trascrive  il  testo dell'art. 59, comma 44, della medesima
          legge:
              "Art.   59  (Disposizioni  in  materia  di  previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita). - Omissis.
              44.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000".
              -  La  legge  8 novembre 2000, n. 328, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 186 del 13 novembre 2000, s.o., reca:
          "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
          interventi  e  servizi  sociali".  Si  trascrive  il  testo
          dell'art. 18 della medesima legge:
              "Art.  18  (Piano  nazionale  e  piani  regionali degli
          interventi   e  dei  servizi  sociali).  -  1.  Il  Governo
          predispone   ogni   tre   anni  il  Piano  nazionale  degli
          interventi  e  dei  servizi  sociali, di seguito denominato
          "Piano  nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie
          individuate  ai  sensi  dell'art.  4  nonche' delle risorse
          ordinarie  gia'  destinate  alla  spesa  sociale dagli enti
          locali.
              2.  Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
          solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo
          schema  di  Piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle
          associazioni   nazionali   di  promozione  sociale  di  cui
          all'art.   1,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge
          19 novembre      1987,     n.     476,     e     successive
          modificazioni, maggiormente      rappresentativi,     delle
          associazioni  di  rilievo nazionale che operano nel settore
          dei      servizi      sociali,     delle     organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative a livello nazionale
          e  delle  associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di
          Piano   e'   successivamente   trasmesso  alle  Camere  per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari,  che si pronunciano entro trenta
          giorni dalla data di assegnazione.
              3. Il Piano nazionale indica:
                a) le    caratteristiche   ed   i   requisiti   delle
          prestazioni   sociali   comprese   nei  livelli  essenziali
          previsti dall'art. 22;
                b) le     priorita'    di    intervento    attraverso
          l'individuazione   di   progetti   obiettivo  e  di  azioni
          programmate, con particolare riferimento alla realizzazione
          di   percorsi   attivi   nei  confronti  delle  persone  in
          condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;
                c) le  modalita'  di attuazione del sistema integrato
          di  interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
          coordinare  con  le  politiche  sanitarie, dell'istruzione,
          della formazione e del lavoro;
                d) gli  indirizzi  per  la  diffusione dei servizi di
          informazione al cittadino e alle famiglie;
                e) gli  indirizzi  per le sperimentazioni innovative,
          comprese  quelle  indicate  dall'art.  3, comma 4, e per le
          azioni  di  promozione  della  concertazione  delle risorse
          umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
          costruzione  di  reti  integrate  di  interventi  e servizi
          sociali;
                f) gli  indicatori ed i parametri per la verifica dei
          livelli  di  integrazione sociale effettivamente assicurati
          in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la
          verifica  del  rapporto costi - benefici degli interventi e
          dei servizi sociali;
                g) i  criteri generali per la disciplina del concorso
          al  costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto
          conto   dei  principi  stabiliti  dal  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 109;
                h) i  criteri  generali  per  la  determinazione  dei
          parametri  di  valutazione delle condizioni di cui all'art.
          2, comma 3;
                i) gli   indirizzi  ed  i  criteri  generali  per  la
          concessione  dei  prestiti  sull'onore  di cui all'art. 16,
          comma 4, e dei titoli di cui all'art. 17;
                l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi
          e    servizi   sociali   per   le   persone   anziane   non
          autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto
          previsto dall'art. 14;
                m) gli  indirizzi  relativi alla formazione di base e
          all'aggiornamento del personale;
                n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza
          del  Piano  nazionale  in coerenza con i livelli essenziali
          previsti  dall'art.  22,  secondo  parametri  basati  sulla
          struttura  demografica,  sui  livelli  di  reddito  e sulle
          condizioni occupazionali della popolazione;
                o) gli  indirizzi per la predisposizione di programmi
          integrati  per  obiettivi  di  tutela e qualita' della vita
          rivolti  ai  minori,  ai  giovani  e  agli  anziani, per il
          sostegno   alle   responsabilita'   familiari,   anche   in
          riferimento   all'obbligo   scolastico,  per  l'inserimento
          sociale   delle   persone  con  disabilita'  e  limitazione
          dell'autonomia  fisica e psichica, per l'integrazione degli
          immigrati,  nonche'  per  la  prevenzione, il recupero e il
          reinserimento     dei     tossicodipendenti     e     degli
          alcoldipendenti.
              4.  Il  primo  Piano nazionale e' adottato entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
              5.  Il  Ministro per la solidarieta' sociale predispone
          annualmente  una  relazione  al  Parlamento  sui  risultati
          conseguiti   rispetto  agli  obiettivi  fissati  dal  Piano
          nazionale,   con   particolare   riferimento   ai  costi  e
          all'efficacia  degli interventi, e fornisce indicazioni per
          l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati
          conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali.
          La  relazione  da'  conto altresi' dei risultati conseguiti
          nei  servizi  sociali  con l'utilizzo dei finanziamenti dei
          fondi  europei,  tenuto  conto dei dati e delle valutazioni
          forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
              6.  Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite
          dagli  articoli  131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112,  e  dalla presente legge, in relazione alle
          indicazioni  del  Piano  nazionale  di  cui  al comma 3 del
          presente  articolo,  entro  centoventi giorni dall'adozione
          del   Piano   stesso  adottano  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili,  ai  sensi  dell'art.  4,  attraverso forme di
          intesa  con i comuni interessati ai sensi dell'art. 3 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il
          Piano  regionale  degli  interventi  e dei servizi sociali,
          provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria
          in   coerenza   con   gli  obiettivi  del  Piano  sanitario
          regionale,   nonche'  al  coordinamento  con  le  politiche
          dell'istruzione,   della  formazione  professionale  e  del
          lavoro".
              -  Il  decreto  legislativo  18 giugno  1998,  n.  237,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1998, n. 167,
          reca: "Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in
          talune   aree,   dell'istituto   del   reddito   minimo  di
          inserimento,  a  norma  dell'art.  59, commi 47 e 48, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449".
              La  legge  23 dicembre  1997,  n. 451, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   30 dicembre   1997,  n.  302,  reca:
          "Istituzione  della Commissione parlamentare per l'infanzia
          e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia". Si trascrive
          il testo dell'art. 3 della medesima legge:
              "Art.  3  (Centro  nazionale  di  documentazione  e  di
          analisi   per  l'infanzia).  -  1.  L'Osservatorio  di  cui
          all'art.   2   si   avvale   di   un  Centro  nazionale  di
          documentazione   e   di  analisi  per  l'infanzia.  Per  lo
          svolgimento  delle  funzioni  del Centro, la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali   puo'   stipulare  convenzioni,  anche  di  durata
          pluriennale,  con  enti  di  ricerca pubblici o privati che
          abbiano  particolare qualificazione nel campo dell'infanzia
          e dell'adolescenza.
              2. Il Centro ha i seguenti compiti:
                a) raccogliere  e rendere pubblici normative statali,
          regionali,  dell'Unione europea ed internazionali; progetti
          di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
          per  genere  e  per  eta', anche in raccordo con l'Istituto
          nazionale     di    statistica    (ISTAT);    pubblicazioni
          scientifiche, anche periodiche;
                b) realizzare,   sulla  base  delle  indicazioni  che
          pervengono  dalle  regioni, la mappa annualmente aggiornata
          dei  servizi  pubblici,  privati  e  del  privato  sociale,
          compresi  quelli  assistenziali e sanitari, e delle risorse
          destinate  all'infanzia  a  livello  nazionale, regionale e
          locale;
                c) analizzare   le   condizioni   dell'infanzia,  ivi
          comprese  quelle  relative  ai  soggetti  in eta' evolutiva
          provenienti,  permanentemente o per periodi determinati, da
          altri  Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
          valutazione     dell'attuazione     dell'effettivita'     e
          dell'impatto  della  legislazione,  anche  non direttamente
          destinata ai minori;
                d) predisporre,    sulla    base    delle   direttive
          dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
          rapporto  di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
          evidenziando  gli indicatori sociali e le diverse variabili
          che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
                e) formulare   proposte,  anche  su  richiesta  delle
          istituzioni  locali, per la elaborazione di progetti-pilota
          intesi  a  migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
          eta'  evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
          madre nel periodo perinatale;
                f) promuovere  la  conoscenza  degli interventi delle
          amministrazioni   pubbliche,  collaborando  anche  con  gli
          organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
          particolare  con  istituti  e  associazioni operanti per la
          tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
                g) raccogliere    e    pubblicare   regolarmente   il
          bollettino  di  tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
          periodiche, che interessano il mondo minorile.
              3.   Nello   svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla
          presente  legge  il  Centro  puo'  intrattenere rapporti di
          scambio,  di  studio  e di ricerca con organismi europei ed
          internazionali  ed  in particolare con il Centro di studi e
          ricerche    per    l'assistenza    all'infanzia    previsto
          dall'Accordo  tra il Governo della Repubblica italiana e il
          Fondo  delle  Nazioni  Unite  per l'infanzia, firmato a New
          York   il  23 settembre  1986,  reso  esecutivo  con  legge
          19 luglio 1988, n. 312".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,   n.   309,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre  1990,  n.  255,  s.o., reca: "Testo unico delle
          leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza". Si trascrive il testo
          dell'art. 127 del medesimo decreto:
              "Art.  127  (Fondo nazionale di intervento per la lotta
          alla   droga).   -  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale  di  cui all'art. 59, comma 46, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
          Fondo  per  le  politiche  sociali,  individua, nell'ambito
          della  quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
          la  lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
          dei  progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al
          recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
          correlata,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal presente
          articolo.  Le  dotazioni  del Fondo nazionale di intervento
          per  la  lotta alla droga individuate ai sensi del presente
          comma  non  possono  essere  inferiori  a  quelle dell'anno
          precedente,   salvo   in   presenza   di   dati  statistici
          inequivocabili     che     documentino    la    diminuzione
          dell'incidenza della tossicodipendenza.
              2.  La  quota  del Fondo nazionale di intervento per la
          lotta  alla  droga  di  cui  al comma 1 e' ripartita tra le
          regioni   in   misura  pari  al  75  per  cento  delle  sue
          disponibilita'.  Alla  ripartizione si provvede annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto,  per  ciascuna  regione, del numero degli abitanti e
          della  diffusione  delle  tossicodipendenze, sulla base dei
          dati   raccolti   dall'Osservatorio  permanente,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 7.
              3.  Le  province,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
          comunita'  montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
          enti  di  cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
          volontariato  di  cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della  legge  8 novembre  1991,  n.  381,  e loro consorzi,
          possono  presentare  alle regioni progetti finalizzati alla
          prevenzione   e   al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
          dall'alcoldipendenza    correlata    e   al   reinserimento
          lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da finanziare a valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
              4.  Le  regioni,  sentiti  gli  enti  locali,  ai sensi
          dell'art.  3,  comma  6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          nonche'   le   organizzazioni  rappresentative  degli  enti
          ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato e delle
          cooperative   sociali  che  operano  sul  territorio,  come
          previsto  dall'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri  e  i  termini  per la presentazione delle domande,
          nonche'  la  procedura per la erogazione dei finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati  e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti  volti  alla  riduzione  del danno nei quali siano
          utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le regioni provvedono
          altresi'  ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per la
          solidarieta'  sociale  sugli interventi realizzati ai sensi
          del  presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
          131.
              5.  Il  25  per  cento  delle  disponibilita' del Fondo
          nazionale  di  cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
          dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione e al recupero
          dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata
          promossi  e  coordinati  dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, d'intesa
          con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
          difesa,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita' e del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati:
                a) alla   promozione  di  programmi  sperimentali  di
          prevenzione sul territorio nazionale;
                b) alla     realizzazione     di     iniziative    di
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   rilevazione  e  di
          valutazione dei dati;
                c) alla  elaborazione di efficaci collegamenti con le
          iniziative assunte dall'Unione europea;
                d) allo  sviluppo  di iniziative di informazione e di
          sensibilizzazione;
                e) alla  formazione  del  personale  nei  settori  di
          specifica competenza;
                f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
          salute;
                g) al  trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni
          centrali e locali.
              6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese
          connesse  ai  progetti  di  cui  al  comma 5 possono essere
          disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
          e  6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
              7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          solidarieta'   sociale,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
          di  cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
          la  valutazione  e  il finanziamento dei progetti di cui al
          comma   3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le  seguenti
          finalita':
                a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
          di  prevenzione  primaria, secondaria e terziaria, compresi
          quelli  volti  alla riduzione del danno purche' finalizzati
          al recupero psico-fisico della persona;
                b) promozione  di progetti personalizzati adeguati al
          reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
                c) diffusione  sul  territorio  di  servizi sociali e
          sanitari  di  primo intervento, come le unita' di strada, i
          servizi  a  bassa  soglia  ed  i servizi di consulenza e di
          orientamento telefonico;
                d) individuazione di indicatori per la verifica della
          qualita'  degli  interventi  e  dei  risultati  relativi al
          recupero dei tossicodipendenti;
                e) in   particolare,   trasferimento   dei  dati  tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di   ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici  e
          amministrazioni centrali;
                f) trasferimento   e  trasmissione  dei  dati  tra  i
          soggetti  che operano nel settore della tossicodipendenza a
          livello regionale;
                g) realizzazione   coordinata   di   programmi  e  di
          progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
          correlata,   orientati   alla   strutturazione  di  sistemi
          territoriali di intervento a rete;
                h) educazione alla salute.
              8.  I  progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
          non  possono  prevedere  la somministrazione delle sostanze
          stupefacenti  incluse  nelle tabelle I e II di cui all'art.
          14   e   delle   sostanze  non  inserite  nella  farmacopea
          ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
          progetti  e  ai  servizi  interamente gestiti dalle aziende
          unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
          la  durata  del  trattamento abbiano la esclusiva finalita'
          clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti  a successivi
          programmi riabilitativi.
              9.  Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
          per   la   solidarieta'   sociale,   promuove,  sentite  le
          competenti   Commissioni  parlamentari,  l'elaborazione  di
          linee  guida  per la verifica dei progetti di riduzione del
          danno di cui al comma 7, lettera a).
              10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
          di  ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
          cui  al  comma  4  e  all'impegno contabile delle quote del
          Fondo  nazionale  di  cui  al comma 1 ad esse assegnate, si
          applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 5 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              11.  Per  l'esame  istruttorio  dei progetti presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di  supporto  tecnico-scientifico  al Comitato nazionale di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga,  e' istituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
          commissione  presieduta  da  un  esperto  o da un dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e  composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,     sociale,    sociologico,    riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria  della  commissione  e'  preposto un funzionario
          della  carriera  direttiva  dei  ruoli della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
              Gli  oneri  per il funzionamento della commissione sono
          valutati in lire 200 milioni annue.
              12.  L'organizzazione  e  il funzionamento del Comitato
          nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga sono
          disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  L'attuazione  amministrativa delle decisioni del
          Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali attraverso
          un'apposita   conferenza   dei   dirigenti  generali  delle
          amministrazioni  interessate,  disciplinata con il medesimo
          decreto".
              -  Il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          s.o.,  reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero". Si trascrive il testo dell'art. 33 del medesimo
          decreto:
              "Art.  33  (Comitato  per  i  minori  stranieri. (Legge
          6 marzo  1998,  n.  40,  art. 31). - 1. Al fine di vigilare
          sulle   modalita'   di   soggiorno   dei  minori  stranieri
          temporaneamente  ammessi  sul  territorio  dello Stato e di
          coordinare  le  attivita' delle amministrazioni interessate
          e'  istituito,  senza ulteriori oneri a carico del bilancio
          dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli
          affari  esteri,  dell'interno  e di grazia e giustizia, del
          Dipartimento  per  gli  affari sociali della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  da  due  rappresentanti
          dell'Associazione  nazionale dei comuni italiani (ANCI), da
          un  rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da
          due     rappresentanti    di    organizzazioni maggiormente
          rappresentative  operanti  nel  settore  dei problemi della
          famiglia.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
          degli  affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
          sono  definiti  i  compiti  del Comitato di cui al comma 1,
          concernenti  la  tutela dei diritti dei minori stranieri in
          conformita'  alle  previsioni della Convenzione sui diritti
          del  fanciullo  del  20 novembre  1989,  ratificata  e resa
          esecutiva  ai  sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
          particolare sono stabilite:
                a) le  regole  e  le  modalita'  per l'ingresso ed il
          soggiorno  nel  territorio dello Stato dei minori stranieri
          in  eta'  superiore  a  sei  anni,  che  entrano  in Italia
          nell'ambito   di  programmi  solidaristici  di  accoglienza
          temporanea   promossi  da  enti,  associazioni  o  famiglie
          italiane,  nonche'  per  l'affidamento  temporaneo e per il
          rimpatrio dei medesimi;
                b) le  modalita'  di accoglienza dei minori stranieri
          non  accompagnati  presenti  nel  territorio  dello  Stato,
          nell'ambito  delle attivita' dei servizi sociali degli enti
          locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
          cui  al  comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
          dell'accoglienza,    del    rimpatrio   assistito   e   del
          ricongiungimento  del  minore con la sua famiglia nel Paese
          d'origine o in un Paese terzo.
              2-bis.   Il   provvedimento  di  rimpatrio  del  minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2,  e'  adottato  dal  Comitato di cui al comma 1. Nel caso
          risulti  instaurato  nei  confronti  dello stesso minore un
          procedimento   giurisdizionale,   l'autorita'   giudiziaria
          rilascia  il  nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
          esigenze processuali.
              3.  Il  Comitato  si  avvale,  per l'espletamento delle
          attivita'  di  competenza,  del  personale  e  dei mezzi in
          dotazione   al  Dipartimento  degli  affari  sociali  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
          Dipartimento medesimo".