Art. 5.
     Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali

  1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si
provvede  ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29.  Il capo del Dipartimento svolge i compiti
indicati  nell'articolo  5,  commi  3, 4 e 5, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n. 300, e individua il dirigente al quale conferire
le  funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di
livello  dirigenziale  generale  sono  preposti dirigenti nominati ai
sensi  dell'articolo 19,  comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29.  Ciascun  direttore generale individua il dirigente al
quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
  2.  Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti
con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di
trattamento  e  di  uguaglianza  di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici  e  con l'ufficio del consigliere di parita'; il rapporto
di  dipendenza funzionale degli uffici territoriali di Governo con il
Ministero  in  relazione  all'espletamento delle funzioni gia' svolte
dagli  uffici  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi
competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa,
con   l'Organizzazione   internazionale   del   lavoro  (OIL)  e  con
l'Organizzazione  per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE),
avvalendosi   delle   direzioni  generali  del  Dipartimento  di  cui
all'articolo 3.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la
          rubrica dell'art. 19 del medesimo decreto:
              "Art.   29  (Attivita'  della  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione)."
              - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 7 del citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999:
              "Art.  5  (I  dipartimenti).  -  1. I dipartimenti sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  dipartimenti  sono
          attribuiti   compiti  finali  concernenti  grandi  aree  di
          materie  omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali ivi
          compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
          di  gestione  in  cui  si articolano i dipartimenti stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
              2.  L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
          in  conformita'  alle  disposizioni, di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.   Il   capo   del  dipartimento  svolge  compiti  di
          coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  compresi  nel dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.
              4.  Dal  capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
          dipartimento stesso.
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
                a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
          indirizzi del Ministro;
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di   economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse;
                c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
          di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
          dipartimento;
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
                e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          dipartimento;
                f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
          potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29;
                g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
                h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
          attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29    e    successive    modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".