Art. 6. Articolazione delle unita' dirigenziali non generali 1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
Note all'art. 6: - Per il riferimento all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.