Art. 6.
        Articolazione delle unita' dirigenziali non generali

  1.  Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare
si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge  23 agosto  1988,  n.  400,  all'individuazione degli uffici di
livello  dirigenziale  non  generale  e alla definizione dei relativi
compiti.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  il  riferimento all'art. 17, comma 4-bis, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  si  vedano  le note alle
          premesse.