Art. 7.
             (Ruolo del personale e dotazioni organiche)

  1.   La   dotazione  organica  complessiva  del  Ministero  di  cui
all'allegata tabella A e' determinata, in sede di prima applicazione,
dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e
della  previdenza  sociale  e  della  sanita',  gia'  rispettivamente
definite  con  i  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
7 maggio  1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto
dei   trasferimenti   determinati  dai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  5 agosto  1999,  dalle  risorse  aggiuntive
necessarie  all'espletamento  delle  funzioni di cui all'articolo 45,
comma 4,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' dal
contingente  di personale comunque in servizio presso il Dipartimento
degli  affari  sociali  alla  data  di  entrata in vigore del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  oltre  le  cento  unita'  di
personale  previste  dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n.
328.
  2.  La  dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, come sopra determinata, e' ridotta in misura
corrispondente  a  quella  prevista  per  i  Ministeri  soppressi dai
provvedimenti  assunti  in  attuazione  dell'articolo  7  della legge
15 marzo  1997,  n.  59,  e  dell'articolo  7 del decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112.  La  dotazione  organica  del  personale
dirigenziale  costituisce,  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 6, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
limite  agli  incarichi  dirigenziali  conferibili presso il medesimo
Ministero.
  3.  E'  istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del
Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro
e  della  previdenza sociale, della sanita', nonche' il personale del
Dipartimento  degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303.  Sino  alla  costituzione del
predetto  ruolo  unico  con  decreto  del  Ministro, da emanare entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza
e'  fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative
contrattuali    vigenti    e    tenendo    conto   delle   specifiche
professionalita',   di   utilizzare   il   personale   nelle  diverse
articolazioni  dipartimentali.  Sono  comunque portati a compimento i
processi   di  riqualificazione  previsti  dal  Contratto  collettivo
nazionale  di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali
confluite nel nuovo Ministero.
  4.  Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio   1993,  n.  29,  e'  avviata  la  omogeneizzazione  delle
indennita'   di   amministrazione   corrisposte  al  personale  delle
amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero.
  5.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  alla  tabella  A allegata al
presente  regolamento  possono  essere  modificate,  ai  sensi  della
normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura
contrattuale.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
          1996, n. 153, s.o., reca: "Rideterminazione delle dotazioni
          organiche  delle  qualifiche  dirigenziali e funzionali del
          personale  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          31 luglio   1997,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 ottobre  1997,  n.  243,  s.o.,  reca: "Rideterminazione
          delle  dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali,
          delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
          personale  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  per le direzioni provinciali del lavoro di Biella,
          Crotone,    Lecco,    Lodi,    Prato,    Rimini,   Verbania
          (Verbano-Cusio-Ossola) e Vibo Valentia".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20 luglio   1999,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 ottobre  1999,  n.  237, reca: "Modificazione del decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997
          concernente  la  determinazione  delle  dotazioni organiche
          delle  qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali
          e dei profili professionali del personale del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          16 giugno   1998,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 gennaio 1999, n. 16, s.o., reca: "Rideterminazione delle
          dotazioni  organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle
          qualifiche  funzionali  e  dei  profili  professionali  del
          personale del Ministero della sanita'".
              -  I  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 agosto   1999,   pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale
          25 novembre     1999,    n.    277,    s.o.,    concernenti
          l'individuazione  delle  risorse  in materia di mercato del
          lavoro  da  trasferire  alle  regioni: Abruzzo, Basilicata,
          Calabria,   Campania,   Emilia-Romagna,   Lazio,   Liguria,
          Lombardia,   Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Toscana,
          Umbria e Veneto.
              -  Per il riferimento all'art. 45, comma 4, del decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
          premesse.
              - Si trascrive il testo dell'art. 29 della citata legge
          n. 328 del 2000:
              "Art.   29   (Disposizioni  sul  personale).  -  1.  La
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e' autorizzata a
          bandire  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento di cento
          unita'   di   personale   dotate   di  professionalita'  ed
          esperienza   in   materia  di  politiche  sociali,  per  lo
          svolgimento,   in   particolare,   delle  funzioni  statali
          previste  dalla  presente  legge,  nonche'  in  materia  di
          adozioni  internazionali,  politiche  di integrazione degli
          immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto
          personale  non  si  applica la disposizione di cui all'art.
          12,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          Le  assunzioni  avvengono  in  deroga  ai  termini  ed alle
          modalita'  di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi
          annue  a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul
          Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato
          ai sensi dell'art. 20 della presente legge.
              -  Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge
          n. 59 del 1997:
              "Art.7  -  1.  Ai  fini  della  attuazione  dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle         organizzazioni         sindacali maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 7 del citato decreto
          n. 112 del 1998:
              "Art.   7   (Attribuzione   delle   risorse).  -  1.  I
          provvedimenti  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  determinano  la decorrenza dell'esercizio da parte
          delle  regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
          ai  sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
          all'effettivo   trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative. Con la
          medesima  decorrenza  ha  altresi'  efficacia l'abrogazione
          delle  corrispondenti  norme  previste dal presente decreto
          legislativo.
              2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti,  i provvedimenti di cui all'art. 7
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
          le  risorse  da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
                a) la  decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
          compiti     conferiti     contestualmente     all'effettivo
          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          organizzative  e strumentali, puo' essere graduata, secondo
          date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
          31 dicembre 2000;
                b) la  devoluzione alle regioni e agli enti locali di
          una  quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  degli  oneri  derivanti dall'esercizio
          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto
          dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in
          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge
          regionale  attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni delegate, nell'ambito delle
          risorse  a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
          alle regioni;
                c) ai  fini  della  determinazione  delle  risorse da
          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle
          medesime  entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
          del presente decreto legislativo.
              3.  Con  i  provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  alle  regioni  e agli enti locali
          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono
          attribuiti  beni  e  risorse corrispondenti per ammontare a
          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle
          medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
          della quantificazione, si tiene conto:
                a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
          un  arco  temporale  pluriennale, da un minimo di tre ad un
          massimo di cinque anni;
                b) dell'andamento   complessivo  delle  spese  finali
          iscritte  nel  bilancio  statale  nel  medesimo  periodo di
          riferimento;
                c) dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di
          variazione  delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,
          approvati  dalle  Camere, con riferimento sia agli anni che
          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi
          considerati  nel  bilancio  pluriennale in vigore alla data
          del conferimento medesimo.
              4.  Con  i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei
          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando
          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti
          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
          garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia'
          maturata.   Il   personale  medesimo  puo'  optare  per  il
          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
              5.  Al  personale  inquadrato  nei ruoli delle regioni,
          delle  province,  dei  comuni e delle comunita' montane, si
          applica   la   disciplina   sul   trattamento  economico  e
          stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
          collettivo    nazionale   di   lavoro   per   il   comparto
          regioni-autonomie locali.
              6.  Gli  oneri  relativi al personale necessario per le
          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di
          spesa  di  cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549.
              7.  Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
          di  compiti  ai  sensi del presente decreto legislativo, lo
          Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'
          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione
          finanziaria  triennale.  Sono  finanziati  altresi',  nella
          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva, i fondi gestiti
          mediante  convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
          stesse.
              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la Conferenza
          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
          denominata  "Conferenza  unificata",  promuove  accordi tra
          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,
          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
          schemi dei singoli decreti debbono contenere:
                a) l'individuazione    del   termine,   eventualmente
          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni
          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando   quanto   previsto   dall'art.   48  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                b) l'individuazione  dei  beni  e  delle strutture da
          trasferire,  in relazione alla ripartizione delle funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
                c) la  definizione  dei  contingenti complessivi, per
          qualifica e profilo professionale, del personale necessario
          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e
          del personale da trasferire;
                d) la    congrua   quantificazione   dei   fabbisogni
          finanziari  in  relazione  alla  concreta  ripartizione  di
          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2  del  presente
          articolo.
              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri provvede, acquisito il parere della
          Conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.
              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
          previste  dalla  legge  15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'
          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e
          inviarlo  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
          disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  nei  termini  previsti,  la  regione e gli enti locali
          interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso
          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei
          Ministri nomina un commissario ad acta".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          26 febbraio   1999,   n.  150,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   26 maggio  1999,  n.  121,  reca:  "Regolamento
          recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta
          del  ruolo  unico  della  dirigenza  delle  amministrazioni
          statali,  anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione  del  componente  del  Comitato  di  garanti".  Si
          trascrive  il  testo  dell'art.  5,  comma  6, del medesimo
          decreto:
              "Art. 5 (Inserimento nel ruolo unico). - Omissis.
              6.  Ogni  amministrazione  conferisce  gli incarichi ai
          dirigenti   inseriti  nel  ruolo  unico  nel  limite  delle
          dotazioni  organiche  dei due livelli dirigenziali definite
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento
          incrementate  da  un  numero  di unita' corrispondente agli
          altri  incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
          dall'ordinamento".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1999, n.
          205,   s.o.,   reca:   "Ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo  1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10,
          comma 4, del medesimo decreto legislativo:
              "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - Omissis.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i  compiti esercitati dal dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
          umane".
              -  Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la
          rubrica dell'art. 45 del medesimo decreto:
              "Art.    45    (Contratti    collettivi   nazionali   e
          integrativi)".