Art. 8.
Disposizioni   transitorie   in   materia   di   uffici   di  diretta
collaborazione   del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
                         politiche sociali.

  1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non
siano  stati  emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di
diretta  collaborazione,  in  attesa  della  relativa  disciplina gli
stessi  uffici  sono  disciplinati,  nell'ordine,  dal regolamento di
organizzazione  degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro
del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  o,  in  mancanza,  dal
regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del   Ministro  della  sanita',  se  in  vigore  o  altrimenti  dalle
disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.
 
          Note all'art. 8:
              -  Il  regio  decreto-legge  10 luglio  1924,  n. 1100,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164,
          e  convertito  dalla  legge  21 marzo  1926,  n. 597, reca:
          "Norme  sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei Ministri e
          delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".