Art. 8. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non siano stati emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, in attesa della relativa disciplina gli stessi uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanita', se in vigore o altrimenti dalle disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.
Note all'art. 8: - Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".