Art. 9.
                  Disposizioni finali e abrogazioni

  1.   L'attuazione  del  presente  regolamento  non  comporta  nuovi
o maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in
relazione  alla  previsione  di  due capi dipartimento previsti dagli
articoli 3  e  4,  incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, viene ridotta di due
unita'  la  dotazione  organica  dei dirigenti di seconda fascia, dei
ruoli  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e  di  una  unita' dei dirigenti di prima fascia, o di due unita' dei
dirigenti  di  seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Ogni  due  anni,  l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  al  fine  di  accertarne funzionalita' ed
efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si
provvede   entro  un  anno  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,   in   particolare  con  riferimento  alla  unificazione
dell'organizzazione  delle  funzioni  concernenti  le  condizioni  di
sicurezza  nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro.
  3. Il  nucleo  di  valutazione  della  spesa previdenziale opera ai
sensi  dell'articolo  1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
  4. Dalla  data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al
comma 2,  lettera  e),  dell'articolo 2,  del  decreto del Presidente
della  Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero",
sono  sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente
articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3".
 
          Note all'art. 9:
              -   Per   il   riferimento   all'art.  19  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si  vedano le note
          all'art. 5.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4, comma 5, del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
              "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - Omissis.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale".
              La  legge  8 agosto  1995,  n.  335,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 agosto  1995,  n.  190, s.o., reca:
          "Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
          complementare".  Si  trascrive  il testo dell'art. 1, comma
          44, della medesima legge:
              "Art.  1  (Principi  generali;  sistema  di calcolo dei
          trattamenti   pensionistici   obbligatori  e  requisiti  di
          accesso; regime dei cumuli). - Omissis.
              44.  E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  un  Nucleo  di
          valutazione   della  spesa  previdenziale  con  compiti  di
          osservazione    e   di   controllo   dei   singoli   regimi
          assicurativi,   degli  andamenti  economico-finanziari  del
          sistema  previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di
          correlazione  tra  attivi  e  pensionati,  e  dei flussi di
          finanziamento  e  di  spesa,  anche  con  riferimento  alle
          singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
          in    funzione    della    stabilizzazione    della   spesa
          previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
                a)  ad  informare  il  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale  sulle  vicende  gestionali che possono
          interessare   l'esercizio   di   poteri   di  intervento  e
          vigilanza;
                b) a  riferire  periodicamente  al  predetto Ministro
          sugli   andamenti   gestionali  formulando,  se  del  caso,
          proposte di modificazioni normative;
                c) a    programmare   ed   organizzare   ricerche   e
          rilevazioni   anche   mediante   acquisizione   di  dati  e
          informazioni presso ciascuna delle gestioni;
                d) a  predisporre per gli adempimenti di cui al comma
          46  relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
          gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
                e) a  collaborare  con  il Ministro del tesoro per la
          definizione  del conto della previdenza di cui all'art. 65,
          comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11".
              -  Per  il  riferimento  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7 dicembre  2000, n. 435, si
          vedano le note all'art. 1.