Art. 9. Disposizioni finali e abrogazioni 1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento previsti dagli articoli 3 e 4, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene ridotta di due unita' la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di una unita' dei dirigenti di prima fascia, o di due unita' dei dirigenti di seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, in particolare con riferimento alla unificazione dell'organizzazione delle funzioni concernenti le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. 3. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale opera ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 4. Dalla data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero", sono sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3".
Note all'art. 9: - Per il riferimento all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano le note all'art. 5. - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - Omissis. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale". La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, s.o., reca: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 44, della medesima legge: "Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). - Omissis. 44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede: a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza; b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative; c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni; d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico; e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11". - Per il riferimento all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si vedano le note all'art. 1.