Art. 10. Uffici di diretta collaborazione 1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e' disciplinata con apposito regolamento. 2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano, nell'ordine: a) il regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dei lavori pubblici; b) le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".