Art. 10.
                  Uffici di diretta collaborazione

  1.  L'organizzazione  degli  uffici  di  diretta collaborazione del
Ministero e' disciplinata con apposito regolamento.
  2.  Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data
di  cui  all'articolo  55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si applicano, nell'ordine:
    a) il   regolamento   disciplinante   gli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministero dei lavori pubblici;
    b) le  disposizioni  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n.
1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.
 
          Note all'art. 10:
              -  Per  il  testo  dell'art.  55,  comma 1, del decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
          premesse.
              -  Il  regio  decreto-legge  10 luglio  1924,  n. 1100,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164,
          e  convertito  dalla  legge  21 marzo  1926,  n. 597, reca:
          "Norme  sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei Ministri e
          delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".