Art. 11.
             Verifica dell'organizzazione del Ministero

  1.  Ogni  due  anni  l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  al  fine di accertarne la funzionalita' e
l'efficienza.  Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
si  provvede  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente regolamento.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4, comma 5, del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
              "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). Omissis.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale".