Art. 14.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data
di  cui  all'articolo 55,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
 
          Nota all'art. 14:
              -  Per  il  testo  dell'art.  55,  comma 1, del decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
          premesse.