Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.