Art. 2.
           Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

  1.  E' istituita la conferenza permanente dei capi dei dipartimenti
del  Ministero,  di  seguito  denominata  "Conferenza". La Conferenza
svolge   funzioni   di   coor-dinamento   generale   sulle  questioni
interdipartimentali  o  comuni  all'attivita'  dei  Dipartimenti  del
Ministero  e  puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di
indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra
i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
  2.  Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati
a  partecipare  i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda
fascia   ai   quali   sono   affidate   responsabilita'  nei  settori
interessati,  sono  dedicate  a  singole  questioni ed in particolare
all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di
gestione   delle   risorse  umane,  nonche'  al  coordinamento  delle
attivita' informatiche.
  3.  La  direzione  per  le  politiche  del  personale  e gli affari
generali  e  la  direzione  per  i  sistemi informativi e statistici,
provvisoriamente collocate rispettivamente presso il Dipartimento per
il  coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del
personale  e  gli  affari  generali e il Dipartimento per i trasporti
terrestri, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di
direttive  concordate dal capo del Dipartimento in sede di conferenza
permanente.  I  capi  dei  singoli  dipartimenti restano responsabili
della gestione delle risorse loro assegnate.
  4.  Il  comandante  generale  del  Corpo delle capitanerie di porto
partecipa   alla   Conferenza   per   gli   affari  rientranti  nelle
attribuzioni  del  Comando  generale e del Corpo delle capitanerie di
porto.