Art. 4.
Dipartimento  per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per
le politiche del personale e gli affari generali

  1.   Il  Dipartimento  per  il  coordinamento  dello  sviluppo  del
territorio  e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:     a) Direzione per la programmazione;
    b) Direzione per le trasformazioni territoriali;
    c) Direzione per le reti;
    d) Direzione per l'abusivismo;
    e) Direzione per i programmi europei;
    f) Direzione  per  gli  organi decentrati (provveditorati, uffici
del Genio civile OO.M.M., magistrati alle acque e del Po);
    g) Direzione   per  le  politiche  del  personale  e  gli  affari
generali.
  2.  La  Direzione generale per la programmazione svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) predisposizione del piano generale dei trasporti;
    b) QCS - reti e nodi di servizio;
    c) osservatorio   e   monitoraggio   delle   trasformazioni   del
territorio  con  riferimento  alle reti infrastrutturali e al sistema
delle citta' e delle aree metropolitane;
    d) pianificazione nazionale di infrastrutture viarie;
    e) programmazione   di  interventi  infrastrutturali  sulla  rete
stradale  e  autostradale  nazionale,  anche  attraverso  progetto di
finanza; programma triennale ANAS.
  3.  La Direzione generale per le trasformazioni territoriali svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle  procedure  di  localizzazione  di  opere  infrastrutturali  di
rilievo nazionale;
    b) elaborazione   dei  programmi  di  riqualificazione  urbana  e
sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST); recupero del patrimonio
edilizio   e   relative  politiche  di  incentivazione;  societa'  di
trasformazione urbana;
    c) adozione di misure di controllo dell'urbanizzazione nelle zone
interessate  da  stabilimenti  a  rischio di incidente rilevante e in
altre aree sensibili;
    d) elaborazione dei programmi URBAN;
    e) promozione,   nell'ambito   delle   intese   istituzionali  di
programma,  degli  accordi  tra  lo  Stato  e  le regioni per nodi di
interscambio modali;
    f) piani regolatori portuali ed aeroportuali.
  4.  La  Direzione  generale  per  le  reti  svolge  le  funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) monitoraggio  delle  reti  elettriche,  idriche, idrauliche ed
acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;
    b) determinazione  delle  tariffe  dell'acqua  erogata tramite le
reti idriche;
    c) programmazione e gestione delle reti nazionali;
    d) programmazione,  finanziamento, realizzazione e gestione delle
reti  elettriche,  idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree
depresse;
    e) vigilanza sul Registro italiano dighe;
    f) opere   necessarie   e   consequenziali   al   rilascio  delle
concessioni di grande derivazione delle acque.
  5.  La  Direzione  generale  per l'abusivismo svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) monitoraggio  del  fenomeno  dell'abusivismo  edilizio,  anche
sulla base dei dati forniti dai comuni;
    b) supporto  agli enti locali e alle regioni nella individuazione
e repressione dell'abusivismo edilizio;
    c) promozione dei piani di recupero territoriale;
    d) repressione  delle  violazioni  urbanistiche  e  coordinamento
dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
    e) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in
ordine  ai  manufatti  abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in
materia;
    f) promozione  di accordi di programma quadro contro l'abusivismo
su   beni   demaniali,   da   stipularsi   nell'ambito  delle  intese
istituzionali di programma.
  6.  La  direzione  generale  per  i  programmi  europei assicura il
coordinamento delle funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
    a) gestione  dei  programmi  di  iniziativa comunitaria Interreg,
Interreg II, Interreg III;
    b) esercizio  dei  compiti  relativi  all'attivita' di gestione e
pagamento   e   ai   segretariati   tecnici  dei  programmi  affidati
all'Italia;
    c) gestione  dei  programmi  di  iniziativa  comunitaria  di  cui
all'articolo 10 del regolamento FERS;
    d) partecipazione  ai  gruppi  di  lavoro internazionali ONU-ECE,
CEMIT-OCSE, CDS-CSRR;
    e) monitoraggio   delle   iniziative,   dei   programmi  e  degli
interventi.
  7. La direzione generale per gli organi decentrati (Provveditorati,
genio  civile  OO.MM.  Magistrati  delle acque e del Po) svolge, fino
alla  emanazione dello statuto dell'Agenzia dei trasporti terrestri e
delle  infrastrutture  ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo  n.  300  del  1999,  e fino al riordino degli uffici del
Magistrato  delle acque e di quello del Po, le funzioni di competenza
del   Ministero   nei  seguenti  ambiti:      a) coordinamento  delle
attivita'  dei  provveditorati  regionali  delle opere pubbliche, che
restano  uffici  dirigenziali  di  livello  generale,  e degli uffici
periferici in materia di opere pubbliche;
    b) coordinamento  degli  uffici  del  Magistrato  alle  acque  di
Venezia e degli uffici del Magistrato del Po e relativi interventi;
    c) convenzioni  per  l'utilizzazione  sul territorio dei suddetti
uffici  fino  all'istituzione  dell'Agenzia per i trasporti interni e
per le infrastrutture.
  8.  La  Direzione  per  le  politiche  del  personale  e gli affari
generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte
attribuita  in  gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti,
in  collaborazione  con  gli uffici dirigenziali competenti istituiti
presso  gli  stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e
dei   capi  Dipartimento.  In  particolare,  svolge  le  funzioni  di
competenza  del  Ministero  nei seguenti ambiti:     a) redazione del
bilancio  e  sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti,
redazione  delle  proposte  per  la  legge  finanziaria, attivita' di
rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
    b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del
personale;
    c) coordinamento   funzionale   e   supporto   nell'attivita'  di
valutazione  dei  carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e
di semplificazione delle procedure;
    d) attivita'    di   contrattazione   sindacale,   gestione   del
contenzioso;
    e) gestione  della posizione di stato e del trattamento economico
dei    componenti    degli    organi    collegiali    di   consulenza
tecnico-scientifica del Ministero;
    f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
    g) cerimoniale, onorificenze;
    h) supporto  tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile
dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
    i) relazioni  con  il  pubblico, ad esclusione di quelle relative
all'applicazione della legge quadro in materia di opere pubbliche;
    l) attivita' di vigilanza e di ispezione interna.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  4, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  si  vedano le note
          all'art. 1.