Art. 5. Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia 1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la regolazione dei lavori pubblici; b) Direzione per le strade ed autostrade; c) Direzione per l'edilizia statale e per gli interventi speciali; d) Direzione per l'edilizia residenziale e le politiche abitative. 2. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici; b) definizione delle normative tecniche di settore; c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici; d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici; e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati. 3. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; b) compiti relativi alle concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di rilievo nazionale; c) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario; d) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali; e) tenuta e aggiornamento dell'Archivio nazionale delle strade. 4. La Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco; b) zone sismiche e edilizia antisismica; c) interventi per la ricostruzione; d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale; e) interventi previsti da leggi speciali. 5. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, con esclusione dell'edilizia per le Forze armate e di Polizia; b) disciplina delle cooperative edilizie; c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; d) locazioni ed equo canone; e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione; f) mutui edilizi; g) programmi gia' di pertinenza del Segretariato generale CER.