Art. 6. Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo 1. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la navigazione e il trasporto marittimo e interno; b) Direzione per le infrastrutture della navigazione marittima; c) Direzione per la navigazione aerea. 2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina della navigazione marittima; b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi; c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, sinistri in acque marittime; d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima; f) proprieta' navale e regime amministrativo delle navi; g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali; h) disciplina della nautica da diporto e per finalita' private; i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale; l) predisposizione della normativa tecnica di settore. 3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere marittime, classificazione, costruzione e manutenzione dei porti, delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali nei porti di rilievo nazionale e internazionale; b) vigilanza e regolazione delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti; c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale; d) sistema idroviario padano-veneto; e) vigilanza sulle autorita' portuali e sugli altri enti di settore; f) predisposizione della normativa tecnica di settore. 4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica; b) promozione di accordi comunitari e internazionali; c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati; d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale; e) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto aereo. 5. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo per l'esercizio in sede periferica delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle capitanerie di porto.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del 31 luglio 1997 reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)".