Art. 9.
                         Dotazione organica

  1.  La  dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  in  sede  di  prima  attuazione  del  decreto  legislativo
30 luglio   1999,  n.  300,  e'  costituita  dalla  sommatoria  della
dotazione  organica  del  soppresso  Ministero  dei trasporti e della
navigazione  determinata  in  complessive 8655 unita' ivi comprese le
qualifiche dirigenziali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 aprile 1997 (settore motorizzazione civile e trasporti in
concessione);  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 novembre  1996 (settore marittimo) e con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  26 novembre 1999 (settore aviazione civile)
con  esclusione  delle  39 unita' di personale previste per l'ufficio
provinciale  della  motorizzazione  civile  di  Trento, in attuazione
dell'articolo 4-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
19 novembre  1987,  n.  527,  nel  testo aggiunto dall'articolo 1 del
decreto   legislativo   21 settembre  1995,  n.  429,  nonche'  della
dotazione  organica  del  soppresso  Ministero  dei  lavori  pubblici
determinata in complessive 5418 unita' con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  19 aprile 1996, come modificato dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 dicembre 1999, con
esclusione  di  novantotto  unita' di personale in servizio presso il
predetto  Ministero  - Direzione generale della difesa del suolo, che
confluiscono  nella  dotazione organica del Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio, in conformita' alla allegata tabella A.
A  tale  dotazione  organica  va aggiunta la consistenza numerica del
personale  trasferito  al  soppresso  Ministero  dei  lavori pubblici
dall'articolo 10,   comma  1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n.  303.  A decorrere dalla data di cui al comma 3,
dell'articolo 10  dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303,  la  dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  va  altresi'  incrementata  dalla consistenza numerica del
personale  in  servizio  presso  l'ufficio per Roma Capitale e grandi
eventi,   nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  La  dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   coma   sopra   determinata,   e'   ridotta   in   misura
corrispondente  a  quella  prevista  per  i  Ministeri  soppressi  da
provvedimenti  assunti  in  attuazione  dell'articolo 7  della  legge
15 marzo  1997,  n.  59,  e  dell'articolo 7  del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
  3.  La  predetta dotazione organica comprensiva del personale della
Agenzia   dei   trasporti  terrestri  e  delle  infrastrutture  sara'
automaticamente  ridotta  dalla  data  di  avvio dell'attivita' della
predetta  Agenzia  determinata dalla emanazione del relativo statuto,
ovvero  dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento in
misura  corrispondente  al  contingente  di personale individuato per
tale Agenzia nel relativo statuto.
  4.  E'  istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del
Ministero,  nel  quale  confluisce  tutto  il personale del soppresso
Ministero  dei  trasporti e quello del soppresso Ministero dei lavori
pubblici  tranne  quello  in servizio, alla data del 1o gennaio 2001,
presso   la  Direzione  generale  della  difesa  del  suolo,  pari  a
novantotto  unita', nonche' il personale in servizio presso l'ufficio
per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle
aree  urbane  della Presidenza del Consiglio dei Ministri come verra'
determinato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sino  alla  costituzione  del  predetto  ruolo unico, con decreto del
Ministro,  da  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei
ruoli  di  provenienza,  e'  fatta  comunque  salva  la possibilita',
nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle
specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse
articolazioni  dipartimentali.  Prima  della  costituzione  del ruolo
unico,   sono   comunque   portati   a   compimento   i  processi  di
riqualificazione  previsti  dal  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del personale dei soppressi Ministeri.
  5.  Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio   1993,  n.  29,  e'  avviata  la  omogeneizzazione  delle
indennita'  di amministrazione corrisposte al personale confluito nel
Ministero dai Ministeri soppressi.   6. Le dotazioni organiche di cui
alla  tabella  A  allegata  al  presente  regolamento  possono essere
modificate,  ai  sensi della normativa vigente, anche in relazione ai
correlati sviluppi di natura contrattuale.
 
          Note all'art. 9:
              -  Per  il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          22 aprile  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13,
          del  17 gennaio  1998  S.O.,  reca: "Rideterminazione delle
          dotazioni  organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle
          qualifiche  funzionali  e  dei  profili  professionali  del
          personale del Ministero dei trasporti e della navigazione -
          Direzione   generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti in concessione".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 novembre   1996,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          7 aprile 1997, n. 80, reca: "Determinazione delle dotazioni
          organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
          funzionali  e  dei  profili professionali del personale del
          Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  - settore
          marittimo".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          26 novembre   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 gennaio  2000,  n.  19,  reca: "Determinazione dotazione
          organica,   individuazione   beni,   risorse   finanziarie,
          strumentali     ed     organizzative    del    Dipartimento
          dell'aviazione civile".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          19 novembre   1987,   n.  527,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   28 dicembre  1987,  n.  301,  reca:  "Norme  di
          attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto
          Adige  in materia di comunicazioni e trasporti di interesse
          provinciale".  Si  trascrive  il  testo dell'art. 4-bis del
          medesimo decreto:
              "Art.  4-bis  - 1. Al fine di realizzare nelle province
          di  Trento  e  di Bolzano un organico sistema di servizi in
          materia  di  comunicazioni  e  trasporti,  a  decorrere dal
          1o gennaio  1996  e'  delegato  alle  province  autonome di
          Trento  e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente
          attribuite  agli  uffici  provinciali  della motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti  in  concessione  di  Trento e di
          Bolzano.
              2.  Le province disciplinano con legge l'organizzazione
          delle funzioni delegate di cui al comma 1.
              3.   Per   l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          delegate   con  il  presente  decreto  resta  fermo  quanto
          disposto  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
              4.  Con  effetto  dalla  data  di  cui  al comma 1 sono
          trasferiti  alle  province  di  Trento e Bolzano gli uffici
          provinciali  della motorizzazione civile e dei trasporti in
          concessione di Trento e Bolzano.
              5.  Il  personale  di ruolo e non di ruolo degli uffici
          trasferiti   ha  diritto  a  chiedere  il  mantenimento  in
          servizio   presso   l'amministrazione   dello  Stato  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          normativa   provinciale  di  inquadramento,  mantenendo  la
          propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante
          personale  che non esercita tale diritto e' trasferito alle
          province   nel   rispetto   dello  stato  giuridico  e  del
          trattamento  economico  in  godimento  secondo le modalita'
          stabilite dalla normativa provinciale.
              6.   In  corrispondenza  al  contingente  di  personale
          trasferito  e'  ridotta,  con  decorrenza  dalla  data  del
          trasferimento,  la dotazione organica delle amministrazioni
          statali di provenienza.
              7.   Fino   all'inquadramento   nelle   amministrazioni
          provinciali  il  personale  di  cui  al  comma 5 e' messo a
          disposizione  della  provincia territorialmente competente,
          conservando  lo  stato giuridico e il trattamento economico
          in  godimento;  il  relativo onere e' a carico del bilancio
          della provincia.
              8.  Il personale che chiede il mantenimento in servizio
          presso  l'amministrazione  dello  Stato viene trasferito ad
          altre   amministrazioni  statali  operanti  nel  territorio
          provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento
          economico  acquisito,  ovvero,  a  richiesta, permane nella
          amministrazione  di  appartenenza  per  essere destinato ad
          uffici di altre regioni.
              9.  Fino  a  quando  non  sia diversamente disposto con
          legge    provinciale,    gli   uffici   provinciali   della
          motorizzazione  civile  e  dei  trasporti in concessione di
          Trento  e  di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni
          ad  essi  demandate  dalle  norme in vigore, attinenti alle
          funzioni  delegate  alle province stesse ai sensi del comma
          1.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          19 aprile   1996,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 gennaio 1997, n. 23, s.o., reca: "Rideterminazione delle
          dotazioni  organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle
          qualifiche  funzionali  e  dei  profili  professionali  del
          personale del Ministero dei lavori pubblici".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 dicembre   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 marzo 2000, n. 69, s.o., reca: "Rettifica al decreto del
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  19 aprile  1996
          concernente  la  rideterminazione delle dotazioni organiche
          delle  qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali
          e  dei  profili  del  personale  del  Ministero  dei lavori
          pubblici".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1999, n.
          205, s.o., reca "Ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10, commi 1 e
          3, del medesimo decreto legislativo:
              "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
          Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
          trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane:
                a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
          artigianato;
                b) italiani  nel  mondo  al  Ministero per gli affari
          esteri;
                c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
          pensioni  privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
          1,  lettera  s),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
                d) aree  urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
          5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo
          7  della  legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
          risanamento  della  Torre  di Pisa, al Ministero dei lavori
          pubblici;
                e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
          letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
                Omissis.
              3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
          regioni.
              -  Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge
          n. 59 del 1997:
              "Art.  7  -  1.  Ai  fini  della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle         organizzazioni         sindacali maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
          s.o.,    reca   "Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n.  59".  Si  trascrive  il  testo dell'art. 7 del medesimo
          decreto legislativo:
              "Art.   7   (Attribuzione   delle   risorse).-   1.   I
          provvedimenti  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  determinano  la decorrenza dell'esercizio da parte
          delle  regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
          ai  sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
          all'effettivo   trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative. Con la
          medesima  decorrenza  ha  altresi'  efficacia l'abrogazione
          delle  corrispondenti  norme  previste dal presente decreto
          legislativo.
              2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti,  i provvedimenti di cui all'art. 7
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
          le  risorse  da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
                a) la  decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
          compiti     conferiti     contestualmente     all'effettivo
          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          organizzative  e strumentali, puo' essere graduata, secondo
          date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
          31 dicembre 2000;
                b) la  devoluzione alle regioni e agli enti locali di
          una  quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  degli  oneri  derivanti dall'esercizio
          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto
          dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in
          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge
          regionale  attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni delegate, nell'ambito delle
          risorse  a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
          alle regioni;
                c) ai  fini  della  determinazione  delle  risorse da
          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle
          medesime  entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
          del presente decreto legislativo.
              3.  Con  i  provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  alle  regioni  e agli enti locali
          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono
          attribuiti  beni  e  risorse corrispondenti per ammontare a
          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle
          medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
          della quantificazione, si tiene conto:
                a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
          un  arco  temporale  pluriennale, da un minimo di tre ad un
          massimo di cinque anni;
                b) dell'andamento   complessivo  delle  spese  finali
          iscritte  nel  bilancio  statale  nel  medesimo  periodo di
          riferimento;
                c) dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di
          variazione  delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,
          approvati  dalle  Camere, con riferimento sia agli anni che
          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi
          considerati  nel  bilancio  pluriennale in vigore alla data
          del conferimento medesimo.
              4.  Con  i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei
          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando
          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti
          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
          garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia'
          maturata.   Il   personale  medesimo  puo'  optare  per  il
          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
              5.  Al  personale  inquadrato  nei ruoli delle regioni,
          delle  province,  dei  comuni e delle comunita' montane, si
          applica   la   disciplina   sul   trattamento  economico  e
          stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
          collettivo    nazionale   di   lavoro   per   il   comparto
          regioni-autonomie locali.
              6.  Gli  oneri  relativi al personale necessario per le
          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di
          spesa  di  cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549.
              7.  Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
          di  compiti  ai  sensi del presente decreto legislativo, lo
          Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'
          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione
          finanziaria  triennale.  Sono  finanziati  altresi',  nella
          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva, i fondi gestiti
          mediante  convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
          stesse.
              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la Conferenza
          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
          denominata  "Conferenza  unificata",  promuove  accordi tra
          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,
          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
          schemi dei singoli decreti debbono contenere:
                a) l'individuazione    del   termine,   eventualmente
          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni
          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando   quanto   previsto   dall'art.   48  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                b) l'individuazione  dei  beni  e  delle strutture da
          trasferire,  in relazione alla ripartizione delle funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
                c) la  definizione  dei  contingenti complessivi, per
          qualifica e profilo professionale, del personale necessario
          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e
          del personale da trasferire;
                d) la    congrua   quantificazione   dei   fabbisogni
          finanziari  in  relazione  alla  concreta  ripartizione  di
          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2  del  presente
          articolo.
              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri provvede, acquisito il parere della
          Conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.
              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
          previste  dalla  legge  15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'
          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e
          inviarlo  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
          disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  nei  termini  previsti,  la  regione e gli enti locali
          interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso
          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei
          Ministri nomina un commissario ad acta".