Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato  in  annue lire 252 milioni per anni alterni a decorrere dal
2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale  " dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
    2.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.