Art. 3.
  1.  I  costi  consortili relativi alle attivita' non rientranti tra
quelle   individuate   al   comma   15   dell'articolo   14,  gravano
esclusivamente  sui  soci  del  Consorzio  ed  in nessun caso possono
essere poste a carico dei soggetti non consorziati.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dell'art.  14, comma 15, della legge
          21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.