Art. 3. 1. I costi consortili relativi alle attivita' non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'articolo 14, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.