Art. 4.
  1.  In  via  di  prima  applicazione  e  in attesa del conferimento
dell'incarico  delle  funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della
citata  legge  21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, i costi sostenuti dai Consorzi
di   tutela,   gia'  riconosciuti  da  autorita'  nazionali,  per  lo
svolgimento  delle predette funzioni vengono ripartiti in conformita'
dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1, 2 e 3.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 settembre 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000
  Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 260
 
          Nota all'art. 4:
              - Si veda la precedente nota all'art. 3.