Art. 4.
  1.  Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  esplosivi non contrassegnati e' tenuto a farne denuncia entro
trenta   giorni  all'ufficio  locale  di  pubblica  sicurezza  o,  in
mancanza, al piu' vicino Comando dei carabinieri.
  2.  L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed
ai  Corpi  armati  dello  Stato,  ma le stesse amministrazioni devono
redigere  un  elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano
esplosivi non contrassegnati.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  della  difesa,  da  adottare  entro  sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita'
necessarie  perche'  gli  esplosivi  di  cui  ai  commi  1  e 2 siano
distrutti  o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro
un   termine  non  superiore  a  quello  previsto  dall'articolo  IV,
paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.