Art. 5. 
  1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma
1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895,
come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497. 
  2. La violazione dell'obbligo di denuncia di  cui  all'articolo  4,
comma 1, e' punita con la sanzione di cui  all'articolo  20,  settimo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
  3. In relazione alle violazioni  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e'  sempre  ordinata  la  confisca
dell'esplosivo non contrassegnato, ai  sensi  dell'articolo  6  della
legge 22 maggio 1975, n. 152, anche in  caso  di  applicazione  della
pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 dicembre 2000 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                              Dini, Ministro degli affari esteri 
Visto, il Guardasigilli: Fassino