Art. 2.
       Integrazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento

  1.   Le   graduatorie   dei  soppressi  concorsi  per  soli  titoli
costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione, tutto il
personale  ivi  incluso  viene  graduato  secondo  il  punteggio gia'
posseduto aggiornato in conformita' a quanto previsto dal comma 2.
  2.  I  punteggi  di coloro che sono gia' iscritti nelle graduatorie
base sono aggiornati a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi
titoli,  in  conformita'  alle  tabelle  di valutazione approvate con
decreto  ministeriale 26 ottobre 1994, per le accademie di belle arti
statali  (allegato  A), per le accademie nazionali di danza (allegato
B)  e  di  arte  drammatica (allegato C) e con decreto ministeriale 8
febbraio 1995, per i conservatori di musica (allegato D).
  3.  L'integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione,
in coda alle medesime graduatorie, del personale sottoindicato:
    a)  coloro  che  alla data di scadenza per la presentazione delle
domande di inclusione nella graduatoria nazionale ad esaurimento sono
in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per partecipare ai soppressi
concorsi per soli titoli:
      1) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli
ed  esami  relativo  al  medesimo insegnamento o al medesimo posto di
ruolo;
      2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato  nelle accademie di belle arti statali,
nelle  accademie  nazionali  di  danza  e  di  arte drammatica, e nei
conservatori di musica statali nel triennio antecedente alla predetta
data di entrata in vigore della legge.
    b)  coloro  che  alla data di scadenza per la presentazione delle
domande  di  inclusione  nelle  graduatorie  nazionali ad esaurimento
hanno  conseguito  nella valutazione dei titoli artistico-culturali e
professionali,  ai  fini della inclusione nelle graduatorie nazionali
per  il  conferimento  delle  supplenze, nonche' nelle graduatorie di
istituto,  un  punteggio  non  inferiore  ai 24 punti richiesti dalla
previgente  normativa  e  hanno  superato  le  prove di un precedente
concorso  per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o
al  medesimo  posto  di  ruolo;  nonche' coloro che superano le prove
della  sessione  riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 3,
lettera  b),  ultimo  comma, della legge, a condizione che gli stessi
siano in possesso dei predetti 24 punti;
    c)  coloro  che  alla data di scadenza per la presentazione delle
domande  di inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le
prove  di  un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al
medesimo insegnamento o al medesimo posto.
  4.  Gli  aspiranti  di cui al comma 3, sono tutti graduati tra loro
con  il  punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo  le  tabelle  di  cui  agli  allegati  A),  B), C) e D). Agli
aspiranti  che  sono inseriti negli elenchi alfabetici, in seguito al
superamento degli esami della sessione riservata di cui all'ordinanza
ministeriale  20  ottobre  1999,  n.  247,  e'  attribuito  lo stesso
punteggio  previsto  dalla tabella di valutazione dei titoli relativa
al   personale   docente  nelle  accademie  di  belle  arti,  decreto
ministeriale  26  ottobre  1994,  (allegato  A)  per  l'inclusione in
graduatoria  di  merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8
gennaio 1986.