Art. 3.
Graduatoria  nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi
        delle accademie e dei conservatori di musica statali

  1.  Le  disposizioni  di cui al titolo I, in quanto compatibili, si
applicano   anche   alle   graduatorie   nazionali  dei  responsabili
amministrativi del ruolo nazionale delle accademie e dei conservatori
di musica statali.
  2.  In  prima  applicazione,  considerato  che  le  graduatorie dei
concorsi  riservati  e  per  titoli,  indetti  rispettivamente  con i
decreti  ministeriali  del  4  giugno  1992 e del 5 giugno 1992, sono
esaurite  e che alla data di entrata in vigore della legge e' in atto
soltanto  la  graduatoria  relativa  al  concorso  per esami e titoli
indetto  con  decreto ministeriale 6 giugno 1992, ha titolo ad essere
incluso  a  domanda, nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma
1, il personale sottoindicato:
    a)  coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione
della  domanda di inclusione sono in possesso dei requisiti richiesti
dalle  norme  previgenti  per la partecipazione al soppresso concorso
per  soli  titoli  per  l'accesso al ruolo nazionale dei responsabili
amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali;
    b)  coloro  che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per
esami e titoli bandito con decreto ministeriale 6 giugno 1992.
  3.  Gli  aspiranti  sono  tutti  graduati tra loro con il punteggio
spettante  in base ai titoli posseduti da valutare secondo la tabella
approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 (allegato E).