Art. 4.
Graduatorie    provinciali    ad    esaurimento    dei   responsabili
 amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali

  1. Ai soli fini dell'assunzione con contratto individuale di lavoro
a  tempo  determinato, la graduatoria nazionale ad esaurimento di cui
all'articolo 3, e' ripartita in graduatorie provinciali relativamente
all'ubicazione  sul  territorio delle accademie e dei conservatori di
musica  statali. A tal fine i candidati inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento  nazionali  devono indicare la provincia in cui intendono
partecipare  alle  predette  assunzioni  con  contratto individuale a
tempo deter-minato.