Art. 4. Graduatorie provinciali ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali 1. Ai soli fini dell'assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, la graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'articolo 3, e' ripartita in graduatorie provinciali relativamente all'ubicazione sul territorio delle accademie e dei conservatori di musica statali. A tal fine i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali devono indicare la provincia in cui intendono partecipare alle predette assunzioni con contratto individuale a tempo deter-minato.