Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  I  termini e le modalita' per la presentazione delle domande di
inclusione  nelle  graduatorie  ad esaurimento e di aggiornamento del
punteggio  per i nuovi titoli acquisiti sono definiti con decreto del
Ministro   della   pubblica   istruzione,  improntato  a  criteri  di
semplificazione  e snellimento delle procedure amministrative e degli
adempimenti  da  parte  degli  aspiranti,  da  emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  Il  personale  che e' gia' di ruolo per altro grado di scuola o
altra   classe   di   concorso  deve  dichiarare  esplicitamente  che
l'inserimento  nella  graduatoria  permanente e' finalizzato anche al
conferimento delle supplenze.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 7 dicembre 2000

                                                Il Ministro: De Mauro

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001
  Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali
  Registro n. 1, foglio n. 6