Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il personale che e' gia' di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 dicembre 2000 Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001 Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 1, foglio n. 6