(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle
   accademie di belle arti - decreto ministeriale 26 ottobre 1994. 
 
  Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al
medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente (1), per  cui
si  chiede  di  partecipare  al  concorso,  per  soli  titoli,   sono
attribuiti fino ad un massimo di punti 18. 
  Nel predetto limite complessivo di punti 18 vengono attribuiti: 
    per la inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al
decreto ministeriale  8  gennaio  1986,  punti  10,08  (2),  piu'  un
coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il  punteggio  minimo
di  punti  56/100,  previsto  per  la   inclusione   nelle   predette
graduatorie di merito; 
    per  la  inclusione  in  graduatoria  di   merito   del   decreto
ministeriale 21 luglio 1990, punti 7,56 (2), piu' un coefficiente  di
punti 0,18 per ogni  punto  oltre  il  punteggio  minimo  di  42/100,
previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito. 
  La valutazione e' effettuata solo per i  concorsi,  per  titoli  ed
esami, gia' espletati. 
  Per il servizio prestato nelle accademie  di  belle  arti  statali,
legalmente riconosciute o pareggiate, per lo  stesso  insegnamento  o
per  lo  stesso  posto  di  assistente  (3)  per  cui  si  chiede  di
partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino  ad  un
massimo di punti 60. 
  Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti: 
    per ogni anno di servizio nelle accademie di belle  arti  statali
punti 6 (4). 
    per ogni anno di servizio nelle accademie legalmente riconosciute
o pareggiate, punti 3 (4). 
    per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni  di  servizio  nelle
accademie di belle arti statali punti 1 (e  fino  ad  un  massimo  di
punti 6 per anno) (5). 
    per ogni mese o frazione di  almeno  16  giorni  di  servizio  in
accademie di belle arti legalmente riconosciute o  pareggiate,  punti
0,50, fino ad un massimo di punti 3 per anno (5). 
  Per diplomi di accademie di belle arti (6) o di istituti  superiori
per le industrie artistiche, per diplomi di laurea attinenti  (7)  al
medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente  per  cui  si
chiede  di  partecipare  al  concorso,  per  soli  titoli,   per   il
superamento di concorso, per titoli  ed  esami,  nelle  accademie  di
belle arti relativi a  insegnamenti  o  a  posti  di  assistente  (8)
diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al  concorso,  per
soli titoli, sono attribuiti fino ad  un  massimo  di  punti  12,  in
ragione di punti 3 per ogni titolo. 
    (1) Il superamento  di  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  a
carattere  d'insegnamento  e'  valutabile  solo   per   il   medesimo
insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare  al  concorso
per soli titoli. 
    Il superamento di un concorso, per titoli ed esami,  a  posti  di
assistente e' valutabile solo per il medesimo posto di assistente per
cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli. 
    (2)  Il  punteggio  da  prendere  in  considerazione  e'   quello
complessivo (prova scritta o scrittografica, prova  orale  e  titoli)
con il quale il candidato risulta incluso nella relativa  graduatoria
di merito. 
    (3) Il servizio d'insegnamento e' valutabile solo per  lo  stesso
insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare  al  concorso
per soli titoli. 
    Il servizio di assistente e' valutabile solo per lo stesso  posto
di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al  concorso
per soli titoli. 
    (4) E' valutabile come anno intero di servizio  quello  prestato,
con  retribuzione  per  almeno  centottanta  giorni,   nello   stesso
insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare  al  concorso
ovvero  quello  prestato,  con  retribuzione  di  almeno  centottanta
giorni, nello stesso posto di assistente, per cui il candidato chiede
di partecipare al concorso. 
    Questo criterio attiene alla valutazione e  non  al  computo  dei
trecentosessanta giorni di servizio  richiesti  per  l'ammissione  al
concorso. 
    (5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico. 
    (6) I diplomi, a prescindere dagli indirizzi  per  i  quali  sono
stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti di
assistente delle accademie di belle arti. 
    (7) Sono da considerarsi attinenti per  la  cattedra  di  "storia
dell'arte e del costume" e "stile, storia dell'arte  e  del  costume"
per il relativo posto di assistente le lauree  previste  dal  decreto
ministeriale  3  settembre  1992,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni per l'accesso  all'insegnamento  di  "storia  dell'arte"
nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore. 
    (8) Per qualsiasi  concorso  a  cattedre  d'insegnamento  non  e'
valutabile il superamento  di  un  precedente  concorso  a  posti  di
assistente e viceversa.