Allegato A Tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle accademie di belle arti - decreto ministeriale 26 ottobre 1994. Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18. Nel predetto limite complessivo di punti 18 vengono attribuiti: per la inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986, punti 10,08 (2), piu' un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di punti 56/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito; per la inclusione in graduatoria di merito del decreto ministeriale 21 luglio 1990, punti 7,56 (2), piu' un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito. La valutazione e' effettuata solo per i concorsi, per titoli ed esami, gia' espletati. Per il servizio prestato nelle accademie di belle arti statali, legalmente riconosciute o pareggiate, per lo stesso insegnamento o per lo stesso posto di assistente (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60. Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti: per ogni anno di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 6 (4). per ogni anno di servizio nelle accademie legalmente riconosciute o pareggiate, punti 3 (4). per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5). per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio in accademie di belle arti legalmente riconosciute o pareggiate, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 3 per anno (5). Per diplomi di accademie di belle arti (6) o di istituti superiori per le industrie artistiche, per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorso, per titoli ed esami, nelle accademie di belle arti relativi a insegnamenti o a posti di assistente (8) diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo. (1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a carattere d'insegnamento e' valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli. Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di assistente e' valutabile solo per il medesimo posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli. (2) Il punteggio da prendere in considerazione e' quello complessivo (prova scritta o scrittografica, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella relativa graduatoria di merito. (3) Il servizio d'insegnamento e' valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli. Il servizio di assistente e' valutabile solo per lo stesso posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli. (4) E' valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno centottanta giorni, nello stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso ovvero quello prestato, con retribuzione di almeno centottanta giorni, nello stesso posto di assistente, per cui il candidato chiede di partecipare al concorso. Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo dei trecentosessanta giorni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso. (5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico. (6) I diplomi, a prescindere dagli indirizzi per i quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti di assistente delle accademie di belle arti. (7) Sono da considerarsi attinenti per la cattedra di "storia dell'arte e del costume" e "stile, storia dell'arte e del costume" per il relativo posto di assistente le lauree previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni per l'accesso all'insegnamento di "storia dell'arte" nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore. (8) Per qualsiasi concorso a cattedre d'insegnamento non e' valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di assistente e viceversa.