Allegato D Tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente, accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1995. Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o a posti di accompagnatore al pianoforte (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18. Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per l'inclusione in graduatoria di merito punti 7,56 (2) piu' un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di 42/100, previsto per l'inclusione nelle graduatorie predette. La valutazione e' effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami, gia' espletati di cui al decreto ministeriale del 18 luglio 1990. Per il servizio prestato nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per lo stesso insegnamento o per posto di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60. Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti: per ogni anno di servizio nei conservatori di musica, punti 6 (4). per ogni anno di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 3 (4). per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nei conservatori di musica, punti 1 (fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5). per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3 per anno) (5). Per diplomi di conservatorio di musica o di istituti musicali pareggiati (6); per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli; per il superamento di concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica relativi ad insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (8); sono attribuiti fino ad massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo. (1) Il superamento di un concorso per titoli ed esami a cattedre d'insegnamento e' valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli. Il superamento di un concorso per titoli ed esami a posti di accompagnatore al pianoforte e' valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte. (2) Il punteggio da prendere in considerazione e' quello complessivo (prove scritte o pratiche, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella graduatoria di merito. (3) Il servizio d'insegnamento e' valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli. Il servizio di accompagnatore al pianoforte e' valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte. (4) E' valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno 180 giorni, nello stesso insegnamento o nello stesso posto per cui il candidato chiede di partecipare al concorso. Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo di 360 giorni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso. (5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico. (6) I diplomi, a prescindere dalle "scuole" per le quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti. (7) Sono da considerarsi attinenti i diplomi e le lauree previsti come valutabili, per ciascuna cattedra o posto di accompagnatore, dall'ordinanza ministeriale n. 106 dell'8 aprile 1993. (8) Per qualsiasi concorso a cattedre d'insegnamento non e' valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di accompagnatore al pianoforte e viceversa.