(Allegato E)
                                                           Allegato E 
 
Tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale
                          29 gennaio 1990) 
 
  A) Titoli di cultura 
  1.  Titoli  di  studio  richiesti  per  l'accesso  ai   ruoli   dei
coordinatori amministrativi della scuola  nonche'  titoli  di  studio
prescritti per l'accesso ai ruoli dei segretari della scuola ai sensi
del  precorso  ordinamento  (decreto  ministeriale  6  novembre  1964
applicativi  dell'articolo  9  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 maggio 1974 n. 420) - (Si valuta il  solo  titolo  piu'
favorevole): punti da 6 a 10 definiti come segue: 
    a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il
voto di religione, di fisica e di condotta.  Per  quanto  concerne  i
titoli di studio il cui punteggio non sia espresso  in  decimi,  tale
punteggio deve essere rapportato a 10. 
    b) Sufficiente punti 6; buono punti 7,50;  distinto  punti  8,50;
ottimo punti 10. 
  2. Per un ulteriore titolo fra quelli sopraindicati e non  valutati
perche' non piu' favorevoli ai sensi del precedente punto 1: punti 2. 
  3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo): punti 4. 
  4. Idoneita' conseguita nel concorso ordinario per titoli ed  esami
per l'accesso  ai  ruoli  dei  coordinatori  amministrativi  a  della
precorsa qualifica dei segretari della scuola  (si  valuta  una  sola
idoneita'): punti 4. 
  5. Idoneita' conseguita in un secondo  concorso  di  cui  al  punto
precedente o idoneita' conseguita nel concorso  riservato  per  esami
per il  passaggio  alla  quinta  qualifica  funzionale  (articolo  13
decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si  valuta  una
sola idoneita'): punti 2. 
  6. Idoneita' in concorso pubblico per  esami  per  posti  di  ruolo
delle carriere di concetto bandito dallo Stato  o  da  enti  pubblici
territoriali (si valuta una sola idoneita'): punti 1. 
  7.  Attestato   di   formazione   professionale   per   i   servizi
meccanografici rilasciato ai sensi dell'articolo 14  della  legge  21
dicembre  1978,  n.  845,  oppure  per  attestati  che,  pur  essendo
rilasciati al  termine  di  un  corso  di  studi  comprendente  varie
discipline, includono  anche  uno  o  piu'  discipline  attinenti  ai
predetti servizi meccanografici (si valuta  un  solo  titolo):  punti
0,50. 
  B) Titoli di servizio 
  8. Servizio prestato  in  qualita'  di  segretario  a  coordinatore
amministrativo nelle  scuole  o  istituti  statali  o  conformati  di
istruzione  primaria,  secondaria  ed  artistica,  nelle  istituzioni
scolastiche italiane  all'estero,  nei  convitti  nazionali  e  negli
educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5),  (6),  (7),
per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 2. 
  9. Servizio prestato in qualita' di  applicato  di  segreteria,  di
magazziniere, di collaboratore  amministrativo,  di  collaboratore  o
aiutante tecnico, di cuoco  o  infermiere  nelle  scuole  o  istituti
statali o conformati di istruzione primaria, secondaria e  artistica,
nelle  istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero,  nei  convitti
nazionali e negli educandati femminili dello  Stato  (1),  (2),  (3),
(4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a  sei
mesi: punti 1. 
  10. Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di  altri
enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo  di  servizio
scolastico (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua
frazione superiore a sei mesi: punti 0,50. 
    (1) Qualora il servizio sia stato prestato in  scuole  secondarie
pareggiate  e  legalmente  riconosciute  o   in   scuole   elementari
parificate il punteggio e' ridotto alla  meta'.  Il  certificato  che
all'uopo viene rilasciato deve contenere  specifica  indicazione  del
versamento dei relativi contributi previdenziali. 
    (2)  Il  servizio  deve  essere  documentato  da  un  certificato
rilasciato dalle autorita' competenti da cui risultino  la  qualifica
rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la  durata  del
servizio. I certificati in parola devono specificare se  il  rapporto
di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia  dato
luogo a trattamento  di  pensione.  L'interessato  dovra',  altresi',
dichiarare, sotto la propria responsabilita', se gode o meno di altri
trattamenti pensionistici. 
    (3) La valutazione non compete  agli  ex  dipendenti  pubblici  i
quali, per effetto del servizio prestato, godono del  trattamento  di
quiescenza. 
    (4) Il servizio militare, prestato in costanza  del  rapporto  di
impiego statale e' a tutti i fini equiparato al servizio statale.  Il
servizio militare prestato non in costanza  di  rapporto  di  impiego
statale e' valutato come "altro  servizio  prestato  alle  dipendenze
dello Stato". 
    (5) Sono da intendersi servizi prestati in scuole  statali  anche
quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da  provincie,
limitatamente a quel personale che i predetti enti siano  tenuti  per
legge a fornire  alle  singole  scuole.  Ovviamente,  tra  i  servizi
prestati alle dipendenze di altre amministrazioni non vanno computati
quelli resi  ad  enti  locali,  se  gia'  valutati  in  maniera  piu'
favorevole. 
    (6) Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero  con
nomina conferita  dalla  competente  autorita'  dal  Ministero  degli
affari esteri e' equiparato al corrispondente servizio  prestato  nel
territorio della Repubblica. 
    (7) Ai fini della presente tabella di valutazione si intende anno
di servizio: 
      a) il servizio in qualita'  di  supplente  con  nomina  annuale
conferita dal provveditore  agli  studi  prestato  dall'inizio  della
nomina stessa fino alla sua normale cessazione, fatti salvi i  motivi
di legittima assenza; 
      b) il servizio in qualita' di supplente prestato  nel  medesimo
anno  scolastico  anche  in  modo  non   continuativo,   per   almeno
centottanta giorni; 
      c) trecentosessanta giorni di servizio anche  non  continuativo
prestato  in  qualita'  di  supplente  nel  corso  di  diversi   anni
scolastici (in misura inferiore ai centottanta  giorni  nel  medesimo
anno scolastico). L'eventuale residua  frazione  superiore  a  giorni
centottanta (sei mesi) si considera intero anno.