Allegato E Tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990) A) Titoli di cultura 1. Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi della scuola nonche' titoli di studio prescritti per l'accesso ai ruoli dei segretari della scuola ai sensi del precorso ordinamento (decreto ministeriale 6 novembre 1964 applicativi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 420) - (Si valuta il solo titolo piu' favorevole): punti da 6 a 10 definiti come segue: a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di fisica e di condotta. Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10. b) Sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50; ottimo punti 10. 2. Per un ulteriore titolo fra quelli sopraindicati e non valutati perche' non piu' favorevoli ai sensi del precedente punto 1: punti 2. 3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo): punti 4. 4. Idoneita' conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi a della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneita'): punti 4. 5. Idoneita' conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneita' conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneita'): punti 2. 6. Idoneita' in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneita'): punti 1. 7. Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o piu' discipline attinenti ai predetti servizi meccanografici (si valuta un solo titolo): punti 0,50. B) Titoli di servizio 8. Servizio prestato in qualita' di segretario a coordinatore amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 2. 9. Servizio prestato in qualita' di applicato di segreteria, di magazziniere, di collaboratore amministrativo, di collaboratore o aiutante tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria e artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 1. 10. Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 0,50. (1) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio e' ridotto alla meta'. Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali. (2) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorita' competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. L'interessato dovra', altresi', dichiarare, sotto la propria responsabilita', se gode o meno di altri trattamenti pensionistici. (3) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza. (4) Il servizio militare, prestato in costanza del rapporto di impiego statale e' a tutti i fini equiparato al servizio statale. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale e' valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". (5) Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da provincie, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole. Ovviamente, tra i servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni non vanno computati quelli resi ad enti locali, se gia' valutati in maniera piu' favorevole. (6) Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero con nomina conferita dalla competente autorita' dal Ministero degli affari esteri e' equiparato al corrispondente servizio prestato nel territorio della Repubblica. (7) Ai fini della presente tabella di valutazione si intende anno di servizio: a) il servizio in qualita' di supplente con nomina annuale conferita dal provveditore agli studi prestato dall'inizio della nomina stessa fino alla sua normale cessazione, fatti salvi i motivi di legittima assenza; b) il servizio in qualita' di supplente prestato nel medesimo anno scolastico anche in modo non continuativo, per almeno centottanta giorni; c) trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato in qualita' di supplente nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (sei mesi) si considera intero anno.