Art. 5. Graduatorie di circolo e di istituto 1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validita' dei titoli previsti nel precedente ordinamento. 3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue: A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto. B) Seconda fascia: comprende: 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali; 2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni; 3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni. C) Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici. 4. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2. 5. Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle di valutazione dei titoli annesse al presente regolamento (allegato n. 1): A/1 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; A/2 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco e di infermiere; A/3 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di guardarobiere; A/4 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico. 6. Le graduatorie della prima fascia hanno validita' temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento. Le graduatorie della terza fascia hanno validita' triennale. 7. L'aspirante a supplenze puo', per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in piu' provincie o a piu' di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze per il periodo di validita' delle stesse. 8. Per coloro che figurano nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella di inclusione nelle suddette graduatorie provinciali. 9. Durante il periodo di validita' delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola puo' acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12. 10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 7 da: a) coloro che gia' figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previste; b) coloro che gia' figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino ad un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse; c) coloro che gia' figurano in graduatorie di altra provincia con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza; d) coloro che non risultino inclusi in graduatorie di supplenza in alcuna provincia, ad esclusione degli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico. 11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di circolo e di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3. 12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati tra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi gia' determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alle tabelle di valutazione dei titoli di cui al comma 5. 13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le graduatorie di circolo e di istituto e' ammesso reclamo entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione su reclamo.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano le note alle premesse.