Art. 5.
                Graduatorie di circolo e di istituto
  1.   Il  dirigente  scolastico,  ai  fini  del  conferimento  delle
supplenze  di  cui  all'articolo  6,  costituisce,  sulla  base delle
domande  prodotte  ai  sensi  del  comma  7,  apposite graduatorie in
relazione  ad  ogni  profilo  professionale  presente  nella  scuola,
secondo i criteri di cui al comma 3.
  2. I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo
e  di  istituto  sono  quelli  stabiliti  dal vigente ordinamento per
l'accesso  ai  corrispondenti  posti di ruolo, salvo quanto stabilito
dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validita'
dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
  3.  Per  ciascun  profilo professionale presente nella scuola viene
costituita  una  graduatoria,  distinta  in  tre  fasce da utilizzare
nell'ordine, composte come segue:
  A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie
di  cui  all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui e'
riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
  B) Seconda fascia: comprende:
    1)  per  i  collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che
hanno  prestato  servizio  per  almeno  trenta  giorni  nelle  scuole
statali;
    2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di
cui  all'articolo  2  che,  negli  ultimi  tre anni scolastici, hanno
prestato  servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche,
anche  con  rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per
almeno trenta giorni;
    3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al
punto   1),  che  erano  inseriti  nelle  corrispondenti  graduatorie
provinciali  per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato
servizio per almeno trenta giorni.
  C)  Terza  fascia:  comprende  gli  aspiranti  forniti di titolo di
studio   valido   per   l'accesso   al  posto  richiesto,  esclusi  i
collaboratori scolastici.
  4.  Gli  aspiranti  della  prima  fascia  sono  inclusi  secondo la
graduazione  derivante  dall'automatica  trasposizione dell'ordine di
punteggio  con  cui  figurano nelle corrispondenti graduatorie di cui
all'articolo 2.
  5. Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati
secondo  le  seguenti  tabelle  di  valutazione dei titoli annesse al
presente regolamento (allegato n. 1):
    A/1  tabella  di  valutazione  dei  titoli per l'inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle
supplenze  al  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
assistente amministrativo;
    A/2  tabella  di  valutazione  dei  titoli per l'inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle
supplenze  al  personale  appartenente  ai  profili  professionali di
assistente tecnico, di cuoco e di infermiere;
    A/3  tabella  di  valutazione  dei  titoli per l'inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle
supplenze  al  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
guardarobiere;
    A/4  tabella  di  valutazione  dei  titoli per l'inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle
supplenze  al  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
collaboratore scolastico.
  6.  Le  graduatorie  della  prima  fascia hanno validita' temporale
commisurata   alle   cadenze  di  integrazione  delle  corrispondenti
graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate
a   seguito   di   ciascuna   fase  di  integrazione  delle  predette
graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento.
Le graduatorie della terza fascia hanno validita' triennale.
  7.  L'aspirante  a  supplenze  puo',  per  tutte  le graduatorie di
circolo  e  di  istituto  in  cui  ha  titolo ad essere incluso, fare
domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta istituzioni
scolastiche.  La  presentazione  delle  domande in piu' provincie o a
piu' di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie
per  il  conferimento  di supplenze per il periodo di validita' delle
stesse.
  8.  Per  coloro  che  figurano nelle graduatorie provinciali di cui
all'articolo  2, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo
e  di  istituto  coincide  con  quella  di  inclusione nelle suddette
graduatorie provinciali.
  9.  Durante  il periodo di validita' delle graduatorie di circolo e
di  istituto,  per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna
scuola  puo'  acquisire  ulteriori  domande  di supplenza da parte di
aspiranti  che  hanno  titolo a essere inseriti in una delle fasce di
cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12.
  10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una
sola  provincia  e  sempre  nel  limite massimo complessivo di cui al
comma 7 da:
    a)  coloro  che  gia'  figurano  nelle graduatorie della medesima
provincia  e  che  intendono  integrare le precedenti domande fino al
massimo di scuole previste;
    b)  coloro  che  gia'  figurano  nelle graduatorie della medesima
provincia  e  che  intendono  sostituire,  fino  ad un massimo di tre
scuole  per  ciascun  anno scolastico, alcune opzioni precedentemente
espresse;
    c) coloro che gia' figurano in graduatorie di altra provincia con
conseguente  cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di
provenienza;
    d)  coloro  che non risultino inclusi in graduatorie di supplenza
in  alcuna  provincia,  ad  esclusione degli aspiranti a supplenze di
collaboratore scolastico.
  11.  Il  personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno
scolastico,  nelle  graduatorie  di  circolo  e  di  istituto in coda
all'ultimo  incluso  della  fascia  cui ha titolo secondo i requisiti
posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
  12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono
graduati  tra  loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi
gia'  determinanti  la loro posizione nelle graduatorie di precedente
inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati
tra  loro  secondo  il  punteggio  spettante  in base alle tabelle di
valutazione dei titoli di cui al comma 5.
  13.  Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica  8  marzo  1999,  n. 275, avverso le graduatorie di
circolo e di istituto e' ammesso reclamo entro il termine di quindici
giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che
ha  adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso
nel  termine  di  trenta  giorni,  decorso  il  quale  l'atto diviene
definitivo.  Gli  atti  divengono altresi' definitivi a seguito della
decisione su reclamo.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  il  testo dell'art. 14, comma 7, del decreto del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano
          le note alle premesse.