Art. 6.
Supplenze conferite utilizzando   le  graduatorie  di  circolo  e  di
                              istituto
  1.  I  dirigenti  scolastici possono conferire supplenze temporanee
utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la
sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura
di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre
di ciascun anno.
  2.  Per  la  sostituzione del personale temporaneamente assente, il
dirigente   scolastico   provvede   al  conferimento  delle  relative
supplenze  in  via  subordinata  secondo il disposto dell'articolo 1,
comma  1,  e  per  il  tempo strettamente necessario nei limiti delle
disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
  3.  Nel  caso  di  esaurimento  della  graduatoria  di circolo e di
istituto,  il  dirigente  scolastico  provvede  al conferimento della
supplenza   utilizzando   le  graduatorie  di  altri  istituti  della
provincia  secondo  un criterio di viciniorita' e previe le opportune
intese con i competenti dirigenti scolastici.
  4.   Qualora   l'assenza  del  personale  appartenente  ai  profili
professionali  di  assistente  amministrativo,  assistente  tecnico e
collaboratore  scolastico,  nel  periodo intercorrente tra il termine
delle  lezioni  e la conclusione delle attivita' didattiche, compresi
gli  esami, determini nella scuola la impossibilita' di assicurare lo
svolgimento  delle  ulteriori  attivita' indispensabili, il dirigente
scolastico  puo',  con  determinazione motivata, prorogare la data di
scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare
l'interruzione del pubblico servizio.
  5.  In  caso  di  assenza  del guardarobiere, cuoco e infermiere, o
comunque  di  dipendente  unico nel proprio profilo professionale, il
dirigente  scolastico  puo'  provvedere alla sostituzione, in caso di
necessita'.