Art. 7. Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro 1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti: A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1: 1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilita' di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo; 2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso. B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: 1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto; 2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso. 2. Il personale che non sia gia' in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attivita' didattiche, ha facolta' di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine. 3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilita' di conseguire supplenze. 4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2. 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.