Art. 7.
     Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
  1.   L'esito  negativo  di  una  proposta  di  assunzione  a  tempo
determinato comporta i seguenti effetti:
  A)  Per  supplenze  conferite  sulla  base delle graduatorie di cui
all'articolo 2, comma 1:
    1)  la  rinuncia  ad  una  proposta  di  assunzione  o la mancata
assunzione  di  servizio  comportano la perdita della possibilita' di
conseguire  analoghi  rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie
di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
    2)  l'abbandono  del  servizio  comporta  sia l'effetto di cui al
punto  1)  sia  la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi
tipo  di  supplenza,  conferita  sia  sulla  base  delle  graduatorie
permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno
scolastico in corso.
  B)  Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo
e di istituto:
    1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o
conferma, non comporta alcun effetto;
    2)   l'abbandono   della  supplenza  comporta  la  perdita  della
possibilita' di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia
sulla  base  delle  graduatorie  di  cui  all'articolo  2,  che delle
graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
  2.  Il  personale  che  non  sia  gia' in servizio per supplenze di
durata  sino  al  termine  delle attivita' didattiche, ha facolta' di
risolvere   anticipatamente   il   proprio  rapporto  di  lavoro  per
accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
  3.  Per  il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia
dichiarato  di  essere  interessato  al  conseguimento  di  supplenze
secondo  quanto  previsto  al  comma  3  dell'articolo  2, la mancata
accettazione,  ripetuta  in  due  anni scolastici, di una proposta di
assunzione  per  supplenza  conferita sulla base delle graduatorie di
cui  all'articolo  2,  comporta,  in via definitiva, la perdita della
possibilita' di conseguire supplenze.
  4.  Il  personale  in  servizio  per supplenza conferita sulla base
delle  graduatorie  di  circolo e di istituto ha comunque facolta' di
lasciare  tale  supplenza  per accettarne altra attribuita sulla base
delle graduatorie di cui all'articolo 2.
  5.  Le  sanzioni  di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di
mancato  perfezionamento  o  risoluzione  anticipata  del rapporto di
lavoro  dovuti  a  giustificato  motivo,  che  risulti da documentata
richiesta dell'interessato.