Art. 43 (L-R) 
                       Accertamenti d'Ufficio 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non
possono richiedere atti o  certificati  concernenti  stati,  qualita'
personali e fatti che  risultino  elencati  all'art.  46,  che  siano
attestati in documenti gia' in loro  possesso  o  che  comunque  esse
stesse  siano  tenute  a  certificare.  In  luogo  di  tali  atti   o
certificati i soggetti indicati nel presente  comma  sono  tenuti  ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,  da
parte  dell'interessato,  dell'amministrazione  competente  e   degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva
prodotta dall'interessato. (R) 
  2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,  si
considera operata per finalita' di rilevante interesse  pubblico,  ai
fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.
135,  la  consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio,  degli  archivi
dell'amministrazione   certificante,   finalizzata   all'accertamento
d'ufficio di stati,  qualita'  e  fatti  ovvero  al  controllo  sulle
dichiarazioni sostitutive presentate  dai  cittadini.  Per  l'accesso
diretto ai propri  archivi  l'amministrazione  certificante  rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad  assicurare  la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L) 
  3.  Quando  l'amministrazione   procedente   opera   l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, puo' procedere anche per fax
e via telematica. (R) 
  4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni  e
dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri,  le  amministrazioni  certificanti  sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri,  la
consultazione per via telematica dei loro  archivi  informatici,  nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 
  5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente  acquisisce
direttamente informazioni relative  a  stati,  qualita'  personali  e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e  le
suddette informazioni sono  acquisite,  senza  oneri,  con  qualunque
mezzo  idoneo  ad  assicurare  la  certezza  della  loro   fonte   di
provenienza. (R) 
  6.  I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
amministrazione  tramite  fax,  o  con  altro  mezzo   telematico   o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,  soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. (R) 
 
          Nota all'art. 43: 
             -  Il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113  del  17  maggio
          1999,  reca  "Disposizioni  integrative  della   legge   31
          dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da
          parte dei soggetti pubblici".