ART. 10.

   1.  L'articolo  15  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "ART.   15.  -  (Cambiamento  delle  generalita'.  Rinvio).  -  1.
Nell'ambito  dello  speciale  programma  di  protezione  puo'  essere
autorizzato,  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il  Ministro  della  giustizia,  il  cambiamento  delle  generalita',
garantendone   la   riservatezza   anche   in   atti  della  pubblica
amministrazione.
   2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a norma del
decreto   legislativo   29   marzo   1993,   n.   119,  e  successive
modificazioni".
 
          Nota all'art. 10:
              - L'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.
          119 e' riportato nelle note all'art. 6.