ART. 11.

   1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  15  gennaio  1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la rubrica: "Relazione del Ministro dell'interno";
b) nel  comma  1,  le  parole:  "sui programmi" sono sostituite dalle
   seguenti: "sulle misure speciali".
 
          Note all'art. 11:
              - Il  testo dell'art. 16, della legge 15 marzo 1991, n.
          82,  come  modificato  dalla  legge  qui  pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 16 (Relazione del Ministro dell'interno). - 1. Il
          Ministro    dell'interno   riferisce   semestralmente   con
          relazione   al   Parlamento   sulle   misure   speciali  di
          protezione, sulla loro efficacia e sulle modalita' generali
          di applicazione, senza riferimenti normativi".