ART. 11. 1. All'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' inserita la rubrica: "Relazione del Ministro dell'interno"; b) nel comma 1, le parole: "sui programmi" sono sostituite dalle seguenti: "sulle misure speciali".
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 16, della legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 16 (Relazione del Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento sulle misure speciali di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalita' generali di applicazione, senza riferimenti normativi".