ART. 12.

   1.  Dopo  l'articolo  16  del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
inserito il seguente Capo:
   "CAPO  II  bis.  -  NORME  PER  LA  PROTEZIONE  DEI  TESTIMONI  DI
GIUSTIZIA.
   ART.  16-bis.  - (Applicazione delle speciali misure di protezione
ai  testimoni di giustizia). - 1. Le speciali misure di protezione di
cui  agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si
applicano  a  coloro  che  assumono  rispetto  al  fatto  o  ai fatti
delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente
la  qualita' di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata
sui  fatti  o  di testimone, purche' nei loro confronti non sia stata
disposta  una  misura  di  prevenzione,  ovvero  non  sia in corso un
procedimento  di  applicazione  della stessa, ai sensi della legge 31
maggio  1965,  n.  575.  Tali  soggetti  sono,  ai  fini del presente
decreto, denominati "testimoni di giustizia".
   2.  Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche
non  avere  le  caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, salvo
avere  carattere  di attendibilita', e riferirsi a delitti diversi da
quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo.
   3.  Le  speciali  misure  di  protezione si applicano, se ritenute
necessarie,  a  coloro  che  coabitano o convivono stabilmente con le
persone  indicate nel comma 1, nonche', ricorrendone le condizioni, a
chi  risulti  esposto  a  grave,  attuale e concreto pericolo a causa
delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
   ART.  16-ter. - (Contenuto delle speciali misure di protezione). -
1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale programma di
protezione hanno diritto:

a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo
   per se' e per i familiari;
b) a   misure   di   assistenza,  anche  oltre  la  cessazione  della
   protezione,  volte  a  garantire  un  tenore  di  vita personale e
   familiare  non  inferiore  a quello esistente prima dell'avvio del
   programma,  fino  a  quando  non  riacquistano  la possibilita' di
   godere di un reddito proprio;
c) alla  capitalizzazione  del  costo dell'assistenza, in alternativa
   alla stessa;
d) se  dipendenti  pubblici,  al mantenimento del posto di lavoro, in
   aspettativa  retribuita,  presso  l'amministrazione dello Stato al
   cui  ruolo  appartengono,  in attesa della definitiva sistemazione
   anche presso altra amministrazione dello Stato;
e) alla  corresponsione  di  una  somma a titolo di mancato guadagno,
   concordata   con   la   commissione,  derivante  dalla  cessazione
   dell'attivita'  lavorativa propria e dei familiari nella localita'
   di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al
   medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
f) a  mutui  agevolati  volti al completo reinserimento proprio e dei
   familiari nella vita economica e sociale.

   2.   Le   misure  previste  sono  mantenute  fino  alla  effettiva
cessazione  del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in
cui  si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti
destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.
   3.  Se  lo  speciale programma di protezione include il definitivo
trasferimento  in  altra  localita',  il  testimone  di  giustizia ha
diritto  ad  ottenere  l'acquisizione  dei beni immobili dei quali e'
proprietario   al   patrimonio  dello  Stato,  dietro  corresponsione
dell'equivalente  in  denaro  a  prezzo  di mercato. Il trasferimento
degli immobili e' curato da un amministratore, nominato dal direttore
della  sezione  per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di
protezione   tra  avvocati  o  dottori  commercialisti  iscritti  nei
rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza".
 
          Note all'art. 12:
              - Per   la   nuova   formulazione   dell'art.   9   del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82, si veda
          l'art. 2 della legge qui pubblicata.
              - Per   la   nuova   formulazione   dell'art.   13  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82, si veda
          l'art. 6 della legge qui pubblicata.
              - La  legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".
              - La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: "Disposizioni
          concernenti  il  fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive e dell'usura".