ART. 13.

   1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente Capo, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire
8.600  milioni  a  decorrere  dall'anno  2002,  si  provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  17,  comma  1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificato dall'articolo 18 della presente legge.
 
          Note all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art.  17 del decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          15 marzo 1991, n. 82 e' riportato in note all'art. 18.