ART. 15. 1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis".
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 105 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 105 (Abbandono e rifiuto della difesa). - 1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. 2. Il procedimento disciplinare e' autonomo rispetto al procedimento penale in cui e' avvenuto l'abbandono o il rifiuto. 3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non e' applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice. 4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui all'art. 106, comma 4-bis. 5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato (74 ss., 83 ss, 89), della persona offesa, degli enti e delle associazioni previste dall'art. 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.". - Il testo dell'art. 106 del codice di procedura penale e' riportato in note all'art. 16.