ART. 15.

   1.  Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "4.  L'autorita'  giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i
casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o,
nell'ambito  del  procedimento,  i  casi  di  violazione da parte del
difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui
all'articolo 106, comma 4-bis".
 
          Note all'art. 15:
              -  Il  testo  dell'art.  105  del  codice  di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  105  (Abbandono e rifiuto della difesa). - 1. Il
          consiglio  dell'ordine  forense ha competenza esclusiva per
          le   sanzioni  disciplinari  relative  all'abbandono  della
          difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.
              2. Il procedimento disciplinare e' autonomo rispetto al
          procedimento  penale  in  cui  e' avvenuto l'abbandono o il
          rifiuto.
              3.  Nei  casi  di  abbandono  o  di rifiuto motivati da
          violazione  dei  diritti  della difesa, quando il consiglio
          dell'ordine  li  ritiene comunque giustificati, la sanzione
          non  e' applicata, anche se la violazione dei diritti della
          difesa e' esclusa dal giudice.
              4.   L'autorita'  giudiziaria  riferisce  al  consiglio
          dell'ordine  i  casi  di abbandono della difesa, di rifiuto
          della  difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i
          casi  di  violazione  da  parte del difensore dei doveri di
          lealta' e probita' nonche' del divieto di cui all'art. 106,
          comma 4-bis.
              5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse
          dall'imputato  (74  ss.,  83 ss, 89), della persona offesa,
          degli  enti  e delle associazioni previste dall'art. 91 non
          impedisce  in  alcun  caso  l'immediata  continuazione  del
          procedimento e non interrompe l'udienza.".
              - Il testo dell'art. 106 del codice di procedura penale
          e' riportato in note all'art. 16.