ART. 16. 1. All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 4-bis"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3."; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4".
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 106 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 106 (Incompatibilita' della difesa di piu' imputati nello stesso procedimento). - 1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di piu' imputati puo' essere assunta da un difensore comune, purche' le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. 2. L'autorita' giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. 3. Qualora l'incompatibilita' non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza (125) provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'art. 97. 4. Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3. 4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.". - Si riporta il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale: "Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'. - Il testo dell'art. 371 del codice di prodecura penale e' riportato in nota all'art. 4.