ART. 16.

   1.  All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al  comma  1  sono  premesse le parole: "Salva la disposizione del
   comma 4-bis";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini
   preliminari,  il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di
   taluna  delle  parti  private  e  sentite  le  parti  interessate,
   provvede a norma del comma 3.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis.  Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di
   piu'  imputati  che  abbiano  reso  dichiarazioni  concernenti  la
   responsabilita'  di  altro imputato nel medesimo procedimento o in
   procedimento  connesso  ai  sensi  dell'articolo 12 o collegato ai
   sensi  dell'articolo  371,  comma  2, lettera b). Si applicano, in
   quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4".
 
          Note all'art. 16:
          -  Il  testo  dell'art. 106 del codice di procedura penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   106  (Incompatibilita'  della  difesa  di  piu'
          imputati   nello   stesso  procedimento).  -  1.  Salva  la
          disposizione  del  comma  4-bis  la difesa di piu' imputati
          puo'  essere  assunta  da  un  difensore comune, purche' le
          diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
              2. L'autorita' giudiziaria, se rileva una situazione di
          incompatibilita',  la indica e ne espone i motivi, fissando
          un termine per rimuoverla.
              3.  Qualora  l'incompatibilita'  non  sia  rimossa,  il
          giudice  la  dichiara  con ordinanza (125) provvedendo alle
          necessarie sostituzioni a norma dell'art. 97.
              4.  Se  l'incompatibilita'  e' rilevata nel corso delle
          indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico
          ministero  o  di  taluna  delle  parti private e sentite le
          parti interessate, provvede a norma del comma 3.
              4-bis.  Non puo' essere assunta da uno stesso difensore
          la  difesa  di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni
          concernenti   la  responsabilita'  di  altro  imputato  nel
          medesimo  procedimento  o in procedimento connesso ai sensi
          dell'art.  12  o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2,
          lettera   b).  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dei commi 2, 3 e 4.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione
          di procedimenti:
                a) se  il  reato per cui si procede e' stato commesso
          da  piu'  persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
          piu'  persone  con  condotte indipendenti hanno determinato
          l'evento;
                b) se  una persona e' imputata di piu' reati commessi
          con  una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
          omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
                c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
          commessi  per  eseguire  o  per  occultare  gli  altri o in
          occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al
          colpevole  o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o
          l'impunita'.
              - Il testo dell'art. 371 del codice di prodecura penale
          e' riportato in nota all'art. 4.