ART. 18.

   1.  All'articolo  17  del  decreto-legge  15  gennaio  1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la rubrica: "Oneri finanziari";
b) nei  commi  1  e 4, le parole: "del presente capo" e: "al presente
   capo"  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dei Capi
   II e II-bis" e: "ai Capi II e II-bis".
 
          Note all'art. 18:
              Il  testo  dell'art.  17  del  decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          marzo 1991, n. 82, come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
              "Art.  17  (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante
          dall'applicazione  dei  capi  II  e II-bis valutato in lire
          10.250  milioni  annue  a  decorrere  dal 1991, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1991-1993, al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro    per    l'anno    1991,    all'uopo    utilizzando
          l'accantonamento  "Ulteriori  misure contro la criminalita'
          organizzata".
              2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3.  La  spesa  di  cui  al comma 1 sara' iscritta nello
          stato  di  previsione del Ministero dell'interno in ragione
          di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica"
          e  di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario
          per  il  coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo
          mafioso".
              4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis
          sono  di natura riservata e non soggetti a rendicontazione;
          il  Capo  della polizia - direttore generale della pubblica
          sicurezza  e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno
          finanziario,  sono  tenuti  a  presentare una relazione sui
          criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al
          Ministro  dell'interno,  il  quale autorizza la distruzione
          della relazione medesima.".