ART. 19.

   1.  Dopo  l'articolo  17  del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
inserito il seguente:
   "ART.  17-bis. - (Previsione di norme di attuazione). - 1. Con uno
o  piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il
Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e
della   sicurezza   pubblica   e   la  commissione  centrale  di  cui
all'articolo  10,  comma 2, sono precisati i contenuti e le modalita'
di   attuazione  delle  speciali  misure  di  protezione  definite  e
applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonche'
i  criteri  che  la  medesima  applica  nelle  fasi  di  istruttoria,
formulazione e attuazione delle misure predette.
   2.  Con  decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto
con  il  Ministro  dell'interno,  sono  stabiliti  i presupposti e le
modalita'  di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario,
previste  dal  Titolo  I  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354, e
successive  modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di
esecuzione,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse
alle  misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o
aver  tenuto  condotte di collaborazione previste dal codice penale o
da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'articolo
9, comma 2.
   3.  Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con
i   Ministri   delle  finanze,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  della  giustizia  e  della  difesa,  sono
adottate  le norme regolamentari per disciplinare le modalita' per il
versamento  e  il  trasferimento  del  denaro, dei beni e delle altre
utilita'  di  cui  all'impegno  assunto  dal  collaboratore  a  norma
dell'articolo  12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonche'
le  norme  regolamentari  per  disciplinare,  secondo  le  previsioni
dell'articolo  12-sexies,  commi  4-bis  e 4-ter, del decreto-legge 8
giugno  1992,  n.  306,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto  1992,  n.  356,  e  successive modificazioni, le modalita' di
destinazione del denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e
delle altre utilita'.
   4.  I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello previsto
dall'articolo  13,  comma  8,  sono emanati ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   5.  Il  Consiglio  di Stato esprime il proprio parere sugli schemi
dei  regolamenti  di  cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla
richiesta,  decorsi  i  quali  il  regolamento  puo'  comunque essere
adottato".
   2. Fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 17-bis,
comma  1,  del  decreto-legge  15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dal comma
1   del   presente  articolo,  continuano  a  osservarsi,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  dei  decreti  gia'  emanati  a  norma
dell'articolo  10 del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991, nel testo
previgente  alla  data di entrata in vigore della presente legge, per
stabilire  le  misure  di  protezione  e di assistenza a favore delle
persone  ammesse  allo  speciale  programma  di  protezione nonche' i
criteri  di  formulazione  e le modalita' di attuazione del programma
medesimo.
 
          Note all'art. 19:
              -  Per  il  testo  dell'art.  10  del  decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, v. note all'art. 3.
              -   Per   la   nuova   formulazione   dell'art.  9  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82, si veda
          l'art. 2 della legge qui pubblicata.
              -  Per  il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla presente
          legge, v. note all'art. 5.
              - Per il testo dell'art. 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter
          del  decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  356 del 7 agosto 1992, v.
          note all'art. 24.
              - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  Il  testo  dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          marzo 1991, n. 82, e' riportato nelle note all'art. 3.