ART. 2.

   1.   L'articolo  9  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
sostituito dal seguente:

   "ART.  9. - (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di
protezione).  -  1.  Alle  persone  che  tengono le condotte o che si
trovano  nelle  condizioni  previste  dai  commi 2 e 5 possono essere
applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure
di  protezione  idonee  ad assicurarne l'incolumita' provvedendo, ove
necessario, anche alla loro assistenza.
   2.  Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta
la   inadeguatezza   delle  ordinarie  misure  di  tutela  adottabili
direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di
persone  detenute  o  internate,  dal  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  e risulta altresi'
che  le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave
e   attuale   pericolo  per  effetto  di  talune  delle  condotte  di
collaborazione  aventi  le  caratteristiche  indicate  nel  comma 3 e
tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di  eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
   3.  Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione,
assumono  rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso
di  un  procedimento  penale.  La  collaborazione  e le dichiarazioni
predette  devono avere carattere di intrinseca attendibilita'. Devono
altresi'  avere  carattere  di  novita'  o di completezza o per altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle
indagini   o  ai  fini  del  giudizio  ovvero  per  le  attivita'  di
investigazione  sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi,
esplosivi  o  beni,  le  articolazioni  e  i  collegamenti  interni o
internazionali  delle  organizzazioni  criminali  di  tipo  mafioso o
terroristico-eversivo  o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita'
operative di dette organizzazioni.
   4.  Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13,
comma  4,  non  risultano  adeguate  alla  gravita' ed attualita' del
pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione
di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati
nell'articolo 13, comma 5.
   5.  Le  speciali  misure  di  protezione di cui al comma 4 possono
essere  applicate  anche  a  coloro  che convivono stabilmente con le
persone  indicate  nel  comma  2  nonche',  in presenza di specifiche
situazioni,  anche  a coloro che risultino esposti a grave, attuale e
concreto  pericolo  a  causa  delle  relazioni  intrattenute  con  le
medesime   persone.  Il  solo  rapporto  di  parentela,  affinita'  o
coniugio,   non   determina,  in  difetto  di  stabile  coabitazione,
l'applicazione delle misure.
   6.  Nella  determinazione  delle  situazioni  di pericolo si tiene
conto,  oltre  che  dello spessore delle condotte di collaborazione o
della  rilevanza  e  qualita'  delle  dichiarazioni rese, anche delle
caratteristiche  di  reazione  del  gruppo  criminale in relazione al
quale  la  collaborazione  o le dichiarazioni sono rese, valutate con
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e'
localmente in grado di valersi".
 
          Note all'art. 2:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del
          codice di procedura penale:
              "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice  penale,  per  i  delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 416-bis ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art.  74  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n. 309, le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente".
              -   Per   la   nuova   formulazione  dell'art.  13  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazoni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n. 82, (Nuove
          norme  in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo di
          estorsione  e per la protezione dei testimoni di giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro  che collaborano con la giustizia), si veda l'art. 6
          della legge qui pubblicata.