ART. 20. 1. Negli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8, nonche' nell'articolo 18 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono inserite, rispettivamente, le seguenti rubriche: a) articolo 1: "Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto", b) articolo 2: "Nullita' dei contratti di assicurazione"; c) articolo 3: "Omessa denuncia"; d) articolo 4: "Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia"; e) articolo 6: "Attenuante speciale in caso di collaborazione"; f) articolo 7: "Disposizioni processuali"; g) articolo 8: "Nuclei di polizia interforze"; h) articolo 18: "Entrata in vigore".