ART. 20.

   1.  Negli  articoli  da 1 a 4 e da 6 a 8, nonche' nell'articolo 18
del   decreto-legge   15   gennaio   1991,   n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n. 82, sono inserite,
rispettivamente, le seguenti rubriche:

a) articolo 1: "Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il
   prezzo del riscatto",
b) articolo 2: "Nullita' dei contratti di assicurazione";
c) articolo 3: "Omessa denuncia";
d) articolo 4: "Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia";
e) articolo 6: "Attenuante speciale in caso di collaborazione";
f) articolo 7: "Disposizioni processuali";
g) articolo 8: "Nuclei di polizia interforze";
h) articolo 18: "Entrata in vigore".