ART. 21. 1. Nell'articolo 58-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "Le disposizioni del comma" sono sostituite dalle seguenti: "I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma".
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 58-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 58-ter (Persone che collaborano con la giustizia). - 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. 2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.".