ART. 21.

   1.  Nell'articolo  58-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.
354,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "Le disposizioni del
comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "I limiti di pena previsti
dalle disposizioni del comma".
 
          Note all'art. 21:
              - Il   testo   dell'art.   58-ter  della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   58-ter   (Persone   che   collaborano   con  la
          giustizia).   - 1. I   limiti   di   pena   previsti  dalle
          disposizioni   del   comma  1  dell'art.  21,  del  comma 4
          dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le
          persone  condannate  per  taluno  dei  delitti indicati nel
          comma  1  dell'art.  4-bis,  non si applicano a coloro che,
          anche  dopo  la condanna, si sono adoperati per evitare che
          l'attivita'  delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
          ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o
          l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
          per  la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
          cattura degli autori dei reati.
              2.  Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal
          tribunale    di   sorveglianza,   assunte   le   necessarie
          informazioni  e  sentito  il  pubblico  ministero presso il
          giudice  competente per i reati in ordine ai quali e' stata
          prestata la collaborazione.".