ART. 22.

   1.  Alla  legge  7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nel  comma  2  dell'articolo  13,  dopo la parola: "regolano" sono
   aggiunte  le  seguenti.  ",  nonche'  ai procedimenti previsti dal
   decreto-legge   15   gennaio   1991,   n.   8,   convertito,   con
   modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991, n. 82, e successive
   modificazioni,  e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e
   successive modificazioni";
b) nel  comma  1  dell'articolo  24,  dopo  le parole. "n. 801," sono
   inserite   le  seguenti:  "per  quelli  relativi  ai  procedimenti
   previsti  dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991, n. 82, e successive
   modificazioni,  e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e
   successive modificazioni".
 
          Note all'art. 22:
              - Il  testo degli articoli 13 e 24 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi),    come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  13. - 1.  Le disposizioni contenute nel presente
          capo  non  si  applicano nei confronti dell'attivita' della
          pubblica  amministrazione  diretta  alla emanazione di atti
          normativi,  amministrativi generali, di pianificazione e di
          programmazione,  per  i  quali restano ferme le particolari
          norme che ne regolano la formazione.
              2.  Dette  disposizioni  non  si  applicano altresi' ai
          procedimenti  tributari per i quali restano parimenti ferme
          le   particolari   norme   che   li  regolano,  nonche'  ai
          procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni, e dal decreto
          legislativo   29 marzo   1993,   n.   119,   e   successive
          modificazioni.".
              "Art.  24. - 1.  Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
          procedimenti  previsti dal decreto-legge15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,   n.  82,  e  successive  modificazioni  dal  decreto
          legislativo   29 marzo   1993,   n.   119,   e   successive
          modificazioni,  nonche' nei casi di segreto o di divieto di
          divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
              2.  Il  Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
                b) la politica monetaria e valutaria;
                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
              3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
              5.  Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
          legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26,
          legge  10 ottobre  1986,  n. 668, e dalle relative norme di
          attuazione,  nonche'  ogni  altra  disposizione attualmente
          vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
              - L'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.
          119, e' riportato in nota all'art. 6.