ART. 24.

   1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel  comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Le
   disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in
   caso  di  condanna  e  di  applicazione della pena su richiesta, a
   norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno
   dei  delitti  commessi  per finalita' di terrorismo o di eversione
   dell'ordine costituzionale.";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.  Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da
   1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione
   e  destinazione  dei  beni sequestrati o confiscati previste dalla
   legge  31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano
   comunque  salvi  i  diritti  della  persona  offesa dal reato alle
   restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter.  Con  separati  decreti, il Ministro dell'interno, di concerto
   con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  gli  altri Ministri
   interessati,  stabilisce  anche  la  quota  dei beni sequestrati e
   confiscati   a  norma  del  presente  decreto  da  destinarsi  per
   l'attuazione  delle  speciali  misure  di  protezione previste dal
   decreto-legge   15   gennaio   1991,   n.   8,   convertito,   con
   modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991, n. 82, e successive
   modificazioni,  e  per  le  elargizioni  previste  dalla  legge 20
   ottobre  1990,  n.  302,  recante norme a favore delle vittime del
   terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata.  Nei  decreti  il
   Ministro  stabilisce  anche  che,  a  favore  delle vittime, possa
   essere  costituito  un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
   la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le
   restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime  il proprio parere sugli
   schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-ter entro trenta giorni
   dalla  richiesta,  decorsi  i  quali  il regolamento puo' comunque
   essere adottato".
 
          Note all'art. 24:
              - Il   testo   dell'art.  12-sexies  del  decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della
          legge  7 agosto  1992,  n.  356 (Modifiche urgenti al nuovo
          codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di contrasto
          alla criminalita' mafiosa), come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale,  per  taluno  dei  delitti  previsti dagli articoli
          416-bis,   629,   630,   644,   644-bis,  648,  esclusa  la
          fattispecie  di  cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del
          codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del
          decreto-legge   8 giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356, ovvero
          per  taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa
          la  fattispecie  di  cui  al  comma 5, e 74 del testo unico
          delle  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi  stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
          sempre  disposta  la  confisca del denaro, dei beni o delle
          altre  utilita'  di cui il condannato non puo' giustificare
          la  provenienza  e  di  cui,  anche  per interposta persona
          fisica  o  giuridica,  risulta  essere  titolare o avere la
          disponibilita'  a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
          al  proprio  reddito,  dichiarato ai fini delle imposte sul
          reddito, o alla propria attivita' economica.
              Le  disposizioni  indicate  nel  periodo  precedente si
          applicano anche in caso di condanna e di applicazione della
          pena  su  richiesta,  a  norma  dell'art. 444 del codice di
          procedura  penale,  per  taluno  dei  delitti  commessi per
          finalita'   di   terrorismo   o  di  eversione  dell'ordine
          costituzionale.
              2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
          casi  di condanna o di applicazione della pena su richiesta
          a  norma  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
          un  delitto  commesso avvalendosi delle condizioni previste
          dall'art.  416-bis  del  codice  penale,  ovvero al fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso  articolo,  nonche' a chi e' stato condannato per un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art.  295, secondo comma, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.
              3.  Fermo  quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n. 309, per la gestione e la destinazione
          dei  beni  confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,
          in   quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
          decreto-legge  14 giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1989,  n.  282.  Il
          giudice,  con la sentenza di condanna o con quella prevista
          dall'art.  444,  comma  2,  del codice di procedura penale,
          nomina  un amministratore con il compito di provvedere alla
          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
          confiscati.
              Non  possono  essere nominate amministratori le persone
          nei  cui  confronti  il provvedimento e' stato disposto, il
          coniuge,  i  parenti,  gli  affini  e  le  persone con essi
          conviventi,  ne'  le  persone  condannate  ad  una pena che
          importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
          o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
              4.   Se,   nel   corso  del  procedimento,  l'autorita'
          giudiziaria,  in  applicazione  dell'art. 321, comma 2, del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore  di  cui al secondo periodo del comma 3
          si applicano anche al custode delle cose predette".
              4-bis.  Si applicano anche ai casi di confisca previsti
          dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
          materia  di  gestione e destinazione dei beni sequestrati o
          confiscati  previste  dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni; restano comunque salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento del danno.
              4-ter.  Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentiti gli
          altri  Ministri  interessati, stabilisce anche la quota dei
          beni  sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
          da  destinarsi  per  l'attuazione  delle speciali misure di
          protezione  previste  dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,   n.   82,  e  successive  modificazioni,  e  per  le
          elargizioni  previste  dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce  anche che, a favore delle vittime, possa essere
          costituito  un  Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
          la  persona  offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
          parte   le   restituzioni   o  il  risarcimento  dei  danni
          conseguenti al reato.
              4-quater.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio
          parere  sugli  schemi  di regolamento di cui al comma 4-ter
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorsi i quali il
          regolamento puo' comunque essere adottato.".
              - L'argomento  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, e'
          riportato in nota all'art. 12.