ART. 25.

   1.  Le  disposizioni  di  cui  ai  Capi II, II-bis e II-ter, fatta
eccezione   per   quelle   di   cui  all'articolo  16-quinquies,  del
decreto-legge  15  gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  marzo  1991,  n. 82, e successive modificazioni, si
applicano  anche  alle persone che hanno gia' manifestato la volonta'
di  collaborare  prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
   2.   Nei  confronti  delle  persone  di  cui  al  comma  1,  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  si  procede  alla  redazione  del  verbale  illustrativo  dei
contenuti  della  collaborazione ai sensi dell'articolo 16-quater del
citato  decreto-legge  n.  8 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  n.  82  del  1991,  introdotto  dall'articolo  14 della
presente legge.
   3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche se le
condotte  di collaborazione sono state tenute relativamente a delitti
diversi da quelli commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine  costituzionale  ovvero  previsti dall'articolo 51, comma
3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  ma rientranti fra quelli
indicati nell'articolo 380 del medesimo codice.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001


                               CIAMPI

                                   AMATO, Presidente del Consiglio
                                            dei Ministri
                                   FASSINO, Ministro della giustizia
                                   BIANCO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

                             ----------

 
          Note all'art. 25:
              - L'art.   16-quinquies  del  decreto-legge  15 gennaio
          1991,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          15 marzo  1991,  n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge
          qui   pubblicata,  e'  riportato  nel  testo  del  medesimo
          articolo.
              - Per  il  testo  dell'art.  51 del codice di procedura
          penale, v. note all'art. 2.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 380 del codice di
          procedura penale:
              "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali   e   gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  (57)
          procedono  all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza
          (382)  di  un delitto non colposo, consumato o tentato, per
          il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione  non  inferiore  nel  minimo a cinque anni e nel
          massimo a venti anni (383; coord. 230).
              2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal comma 1, gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  (coord. 230) di chiunque e' colto in flagranza
          di  uno  dei  seguenti  delitti  non  colposi,  consumati o
          tentati:
                a) delitti   contro   la   personalita'  dello  Stato
          previsti  nel  titolo I del libro II del codice penale (241
          ss. c.p.) per i quali e' stabilita la pena della reclusione
          non  inferiore  nel  minimo  a  cinque anni o nel massimo a
          dieci anni;
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale (422 ss. c.p.) per
          i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
          nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
                d) delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'art.  600-bis,  primo  comma,  delitto  di pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          e  delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
          della    prostituzione    minorile    previsto    dall'art.
          600-quinquies del codice penale;
                e) delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.  533,  o  taluna  delle  circostanze aggravanti previste
          dall'art  625,  comma 1, nn. 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda
          ipotesi del codice penale;
                f)  delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628 del
          codice  penale  e  di estorsione previsto dall'art. 629 del
          codice penale;
                g) delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  terzo  comma  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                h) delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n.  309, salvo che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
                i) delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                l)  delitti  di promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti  o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della
          legge   20 giugno   1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
                m)  delitti  di promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,   commi 1   e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f) g), i) del presente comma.
              3.  Se si tratta di delitto perseguibile a querela (336
          ss.;  120  c.p.),  l'arresto in flagranza e' eseguito se la
          querela   viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa
          oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria
          presente   nel  luogo.  Se  l'avente  diritto  dichiara  di
          rimettere  la  querela, l'arrestato e' posto immediatamente
          in liberta'.".