ART. 3.

   1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  15  gennaio  1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la rubrica: "Commissione centrale per la definizione e
   applicazione delle speciali misure di protezione";
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
   Ministro  della  giustizia,  sentiti  i  Ministri  interessati, e'
   istituita   una   commissione   centrale   per  la  definizione  e
   applicazione delle speciali misure di protezione.";
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   "2-bis.  La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario
di  Stato  all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque
funzionari  e  ufficiali.  I componenti della commissione diversi dal
presidente  sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche  esperienze  nel  settore  e  che  siano  in  possesso  di
cognizioni   relative   alle   attuali  tendenze  della  criminalita'
organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attivita'
di  investigazione,  di indagine preliminare sui fatti o procedimenti
relativi   alla   criminalita'   organizzata   di   tipo   mafioso  o
terroristico-eversivo.
   2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di
cui  all'articolo  11,  tutti  gli  atti  e  i provvedimenti comunque
pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della
commissione  stessa,  salvi  gli  estratti  essenziali e le attivita'
svolte  per  l'attuazione  delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti  della  commissione,  salvi gli estratti essenziali che
devono   essere  comunicati  a  organi  diversi  da  quelli  preposti
all'attuazione  delle  speciali  misure  di  protezione, si applicano
altresi'  le  norme  per  la  tenuta  e  la  circolazione  degli atti
classificati,  con  classifica di segretezza adeguata al contenuto di
ciascun atto.
   2-quater.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  segreteria e di
istruttoria,  la  commissione  centrale si avvale dell'Ufficio per il
coordinamento  e  la  pianificazione  delle  Forze di polizia. Per lo
svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi
anche del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.
   2-quinquies.  Nei  confronti  dei  provvedimenti della commissione
centrale  con cui vengono applicate le speciali misure di protezione,
anche  se  di  tipo  urgente  o provvisorio a norma dell'articolo 13,
comma  1,  non  e'  ammessa  la  sospensione  dell'esecuzione in sede
giurisdizionale  ai  sensi  dell'articolo  21  della legge 6 dicembre
1971,  n.  1034,  e  successive modificazioni, o dell'articolo 36 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
   2-sexies.   Nei  confronti  dei  provvedimenti  della  commissione
centrale  con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di
protezione   anche   se   di  tipo  urgente  o  provvisorio  a  norma
dell'articolo  13,  comma  1,  l'ordinanza  di  sospensione cautelare
emessa  ai  sensi  dell'articolo  21  della legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  e  successive  modificazioni,  o  dell'articolo  36  del regio
decreto  17  agosto  1907,  n.  642, ha efficacia non superiore a sei
mesi.  Con  l'ordinanza  il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza
per  la  discussione  di merito del ricorso che deve avvenire entro i
quattro  mesi successivi; il dispositivo della sentenza e' pubblicato
entro   sette   giorni   dalla  data  dell'udienza  con  deposito  in
cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla meta'.
   2-septies.  Nel  termine  entro  il  quale puo' essere proposto il
ricorso  giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento
di   cui   al   comma   2-sexies  rimane  sospeso  sino  a  contraria
determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.
   2-octies.  I  magistrati componenti della commissione centrale non
possono   esercitare   funzioni   giudicanti   nei  procedimenti  cui
partecipano  a  qualsiasi  titolo  i  soggetti  nei  cui confronti la
commissione,    con    la    loro   partecipazione,   ha   deliberato
sull'applicazione della misura di protezione";
   e) il comma 3 e' abrogato.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 10 del decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.10  (Commissione  centrale  per  la  definizione e
          applicazione  delle  speciali  misure  di protezione). - 1.
          (Comma abrogato).
              2.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con   il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i  Ministri
          interessati,  e'  istituita una commissione centrale per la
          definizione   e   applicazione  delle  speciali  misure  di
          protezione.
              2-bis.  La  commissione  centrale  e'  composta  da  un
          Sottosegretario  di  Stato  all'interno che la presiede, da
          due  magistrati  e  da  cinque  funzionari  e  ufficiali. I
          componenti  della  commissione  diversi dal presidente sono
          preferibilmente   scelti  tra  coloro  che  hanno  maturato
          specifiche  esperienze  nel settore e che siano in possesso
          di   cognizioni   relative   alle  attuali  tendenze  della
          criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
          che  svolgono  attivita'  di  investigazione,  di  indagine
          preliminare   sui   fatti   o  procedimenti  relativi  alla
          criminalita'     organizzata     di    tipo    mafioso    o
          terroristico-eversivo.
              2-ter.  Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
          proposta   di   cui   all'art.  11,  tutti  gli  atti  e  i
          provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
          gli  atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
          gli   estratti   essenziali   e  le  attivita'  svolte  per
          l'attuazione  delle  misure  di  protezione. Agli atti e ai
          provvedimenti   della   commissione,   salvi  gli  estratti
          essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
          quelli  preposti  all'attuazione  delle  speciali misure di
          protezione,  si applicano altresi' le norme per la tenuta e
          la  circolazione degli atti classificati, con classifica di
          segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
              2-quater.  Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
          e   di  istruttoria,  la  commissione  centrale  si  avvale
          dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
          Forze  di  polizia.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
          istruttoria,   la  commissione  puo'  avvalersi  anche  del
          Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
              2-quinquies.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  della
          commissione  centrale con cui vengono applicate le speciali
          misure   di   protezione,   anche  se  di  tipo  urgente  o
          provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
          la  sospensione  dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
          sensi  dell'art. 21 della legge 6 licembre 1971, n. 1034, e
          successive  modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
          17 agosto 1907, n. 642.
              2-sexies.   Nei   confronti   dei  provvedimenti  della
          commissione  centrale con cui vengono modificate o revocate
          le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
          provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
          sospensione  cautelare  emessa  ai sensi dell'art. 21 della
          legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
          o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
          efficacia  non  superiore  a  sei  mesi. Con l'ordinanza il
          giudice   fissa,   anche   d'ufficio,   l'udienza   per  la
          discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i
          quattro  mesi  successivi; il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  entro  sette giorni dalla data dell'udienza con
          deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
          alla meta'.
              2-septies.  Nel  termine  entro  il  quale  puo' essere
          proposto  il  ricorso  giurisdizionale  ed  in pendenza del
          medesimo  il provvedimento di cui al comma 2-sexies, rimane
          sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
          cautelare o di merito.
              2-octies.  1  magistrati  componenti  della commissione
          centrale  non  possono  esercitare  funzioni giudicanti nei
          procedimenti  cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
          nei   cui   confronti   la   commissione,   con   la   loro
          partecipazione,   ha   deliberato  sull'applicazione  della
          misura di protezione.
              3. (Comma abrogato)."
              -  Per la nuova formulazione del testo dell'art. 11 del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, si veda l'art. 4
          della legge qui pubblicata.
              -  Il  testo  dell'art.  14 del citato decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, della
          legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' riportato in note all'art. 9.
              - Si trascrive il testo dell'articolo 21, della legge 6
          dicembre   1971,   n.   1034   (Istituzione  dei  tribunali
          amministrativi regionali):
              "Art.  21.  Il  ricorso  deve  essere  notificato tanto
          all'organo   che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto  ai
          controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
          riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
          sessanta  giorni  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
          ricevuta  la  notifica,  o  ne  abbia  comunque avuta piena
          conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
          notifica  individuale,  dal  giorno  in  cui sia scaduto il
          termine  della  pubblicazione,  se  questa  sia prevista da
          disposizioni  di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
          integrare  le  notifiche  con  le  ulteriori notifiche agli
          altri  controinteressati,  che siano ordinate dal tribunale
          amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
          pendenza   del   ricorso  tra  le  stesse  parti,  connessi
          all'oggetto  del  ricorso  stesso,  sono impugnati mediante
          proposizione  di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
          l'impugnativa  di  cui  dall'art.  25, comma 5, della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  puo' essere proposta con istanza
          presentata  al presidente e depositata presso la segreteria
          della  sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
          all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa
          con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
              Il  ricorso,  con  la prova delle avvenute notifiche, e
          con  copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del
          ricorrente,  deve  essere  depositato  nella segreteria del
          tribunale  amministrativo  regionale,  entro  trenta giorni
          dall'ultima   notifica.  Nel  termine  stesso  deve  essere
          depositata  copia  del  provvedimento  impugnato,  ove  non
          depositata   con   il  ricorso,  ovvero  ove  notificato  o
          comunicato  al  ricorrente,  e  nei  documenti  di  cui  il
          ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
              La  mancata  produzione  della  copia del provvedimento
          impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
          implica decadenza.
              L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza
          del   termine   di  deposito  del  ricorso,  deve  produrre
          l'eventuale  provvedimento  impugnato  nonche' gli atti e i
          documenti  in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
          in  esso  citati,  e  quelli  che l'amministrazione ritiene
          utili al giudizio.
              Dell'avvenuta  produzione  del provvedimento impugnato,
          nonche'  degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto
          e'  stato  emanato,  deve  darsi  comunicazione  alle parti
          costituite.
              Ove  l'amministrazione non provveda all'adempimento, il
          presidente,  ovvero  un magistrato da lui delegato, ordina,
          anche  su  istanza  di parte, l'esibizione degli atti e dei
          documenti nel termine e nei modi opportuni.
              Analogo  provvedimento  il  presidente  ha il potere di
          adattare     nei     confronti    di    soggetti    diversi
          dall'amministrazione  intimata  per atti e documenti di cui
          ritenga  necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso,
          qualora  i l'esibizione importi una spesa, essa deve essere
          anticipata   dalla   parte  che  ha  proposto  istanza  per
          l'acquisizione dei documenti.
              Se  il  ricorrente,  allegando  un  pregiudizio grave e
          irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
          ovvero   dal   comportamento  inerte  dell'amministrazione,
          durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul
          ricorso,  chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
          l'ingiunzione  a pagare una somma, che appaiono, secondo le
          circostanze,  piu'  idonee ad assicurare interinalmente gli
          effetti   della   decisione   sul   ricorso,  il  tribunale
          amministrativo  regionale  si  pronuncia  sull'istanza  con
          ordinanza  emessa  in  camera di consiglio. Nel caso in cui
          dall'esecuzione   del   provvedimento   cautelare  derivino
          effetti   irreversibili   il  giudice  amministrativo  puo'
          altresi'  disporre  la  prestazione  di una cauzione, anche
          mediante  fideiussione, cui subordinare la concessione o il
          diniego  della misura cautelare. La concessione o a diniego
          della  misura  cautelare  non  puo'  essere  subordinata  a
          cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
          essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla
          integrita'  dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario
          rilievo  costituzionale.  L'ordinanza  cautelare  motiva in
          ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica
          i  profili  che,  ad  un  sommario  esame,  inducono  a una
          ragionevole  previsione sull'esito del ricorso. I difensori
          delle  parti  sono  sentiti  in camera di consiglio, ove ne
          facciano richiesta.
              Prima  della  trattazione  della  domanda cautelare, in
          caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
          neppure  la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di
          consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda
          cautelare   o   con   separata   istanza   notificata  alle
          controparti,   chiedere   al   presidente   del   tribunale
          amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
          assegnato,  di  disporre  misure  cautelari provvisorie. Il
          presidente  provvede con decreto motivato, anche in assenza
          di  contraddittorio.  Il  decreto  e'  efficace  sino  alla
          pronuncia   del   collegio,   cui  l'istanza  cautelare  e'
          sottoposta  nella  prima  camera  di  consiglio  utile.  Le
          predette   disposizioni   si  applicano  anche  dinanzi  al
          Consiglio  di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
          cautelare  e  in  caso  di  domanda  di  sospensione  della
          sentenza appellata.
              In  sede  di  decisione  della  domanda  cautelare,  il
          tribunate    amministrativo    regionale,    accertata   la
          completezza del contradditorio e dell'istruttoria ed ove ne
          ricorrano   i  presupposti,  sentite  sul  punto  le  parti
          costituite,  puo'  definire  il giudizio nel merito a norma
          dell'art.  26.  Ove necessario, il tribunale amministrativo
          regionale  dispone  l'integrazione  del  contraddittorio  e
          fissa  contestualmente la data della successiva trattazione
          del  ricorso  a  norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
          sia il caso, le misure cautelari interinali.
              Con  l'ordinanza  che  rigetta  la  domanda cautelare o
          l'appello  contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
          inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
          via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
              L'ordinanza  del  tribunale amministrativo regionale di
          accoglimento  della  richiesta cautelare comporta priorita'
          nella  fissazione della data di trattazione del ricorso nel
          merito.
              La  domanda  di  revoca  o  modificazione  delle misure
          cautelari   concesse  e  la  riproposizione  della  domanda
          cautelare  respinta  sono  ammissibili solo se motivate con
          riferimento a fatti sopravvenuti.
              Nel  caso  in  cui l'amministrazione non abbia prestato
          ottemperanza  alle  misure  cautelari  concesse, o vi abbia
          adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
          istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
          tribunale    amministrativo    regionale    le    opportune
          disposizioni   attuative.   Il   tribunale   amministrativo
          regionale   esercita  i  poteri  inerenti  al  giudizio  di
          ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma,
          numero  4),  del  testo  unico delle leggi sul Consiglio di
          Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
          e   successive   modificazioni,   e   dispone  l'esecuzione
          dell'ordinanza  cautelare  indicandone  le modalita' e, ove
          occorra, il soggetto che deve provvedere.
              Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          nei giudizi avanti al Consiglio di Stato".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 36 del regio decreto
          17  agosto  1907,  n.  642  (Regolamento  per  la procedura
          dissensi  alle  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio di
          Stato):
              "Art.  36.  Le  domande di sospensione della esecuzione
          dell'atto  amministrativo,  qualora  non siano proposte nel
          ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione
          giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata
          agli  interessati ed all'amministrazione e depositata nella
          segreteria.
              L'amministrazione e le parti interessate possono, entro
          dieci  giorni  dalla  notifica,  depositare  e  trasmettere
          memorie od istanze alla segreteria.
              Il Presidente puo' abbreviare il termine.
              Su  tali  domande  la  sezione  pronuncia  nella  prima
          udienza dopo spirato il termine.
              La domanda di sospensione puo' essere presentata per la
          prima  volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede
          o  in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione
          della questione di competenza".
              -  Per  la  nuova  formulazione  dell'articolo  13  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificaizoni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82, si veda
          l'art. 6 della legge qui pubblicata.