ART. 4.

   1.  L'articolo  11  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
   "ART.  11.  -  (Proposta  di  ammissione).  - 1. L'ammissione alle
speciali  misure  di protezione, oltre che i contenuti e la durata di
esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di
cui  all'articolo  10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore
della  Repubblica  il  cui  ufficio  procede o ha proceduto sui fatti
indicati  nelle  dichiarazioni  rese  dalla  persona  che  si  assume
sottoposta  a grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o
ha  proceduto  la  Direzione  distrettuale  antimafia e a essa non e'
preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta
e' formulata da quest'ultimo.
   2.  Quando  le  dichiarazioni  indicate  nel  comma  1 attengono a
procedimenti  per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis,  del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta
che piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate
a  norma  dell'articolo  371  dello  stesso  codice,  la  proposta e'
formulata  da  uno  degli  uffici procedenti d'intesa con gli altri e
comunicata  al  procuratore  nazionale antimafia; nel caso di mancata
intesa  il  procuratore  nazionale antimafia risolve il contrasto. La
proposta  e'  formulata d'intesa con i procuratori generali presso le
corti  di  appello  interessati,  a norma dell'articolo 118-bis delle
norme  di  attuazione,  di  coordinamento e transitorie del codice di
procedura  penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.  271,  quando  la  situazione  delineata  nel  periodo  precedente
riguarda  procedimenti  relativi  a delitti commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
   3.  La  proposta  puo'  essere  formulata  anche  dal  Capo  della
polizia-direttore    generale   della   pubblica   sicurezza   previa
acquisizione  del  parere del procuratore della Repubblica che, se ne
ricorrono le condizioni, e' formulato d'intesa con le altre autorita'
legittimate a norma del comma 2.
   4.   Quando  non  ricorrono  le  ipotesi  indicate  nel  comma  2,
l'autorita'  che  formula  la  proposta  puo'  comunque richiedere il
parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali
presso  le  corti  di  appello  interessati  allorche' ritiene che le
notizie,  le  informazioni  e  i  dati  attinenti  alla  criminalita'
organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori
generali  dispongono  per  l'esercizio  delle  loro funzioni, a norma
dell'articolo  371-bis  del  codice  di procedura penale e del citato
articolo 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie,  possano  essere  utili  per  la  deliberazione della
commissione centrale.
   5.  Anche  per  il  tramite  del  suo  presidente,  la commissione
centrale  puo'  esercitare  sia  la facolta' indicata nel comma 4 sia
quella  di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o
dei  procuratori  generali  presso  le  corti  di appello interessati
quando   ritiene   che   la  proposta  doveva  essere  formulata  dal
procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che
cio'  non  e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche' ritengano
ricorrere   le  condizioni  indicate  nel  comma  2,  il  procuratore
nazionale  antimafia  e  i  procuratori  generali, oltre a rendere il
parere,  danno  comunicazione  dei  motivi  che  hanno  originato  la
richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
   6.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore
nazionale  antimafia  e  i  procuratori  generali  presso le corti di
appello interessati possono acquisire copie di atti nonche' notizie o
informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a
giudizi    connessi   o   collegati   alle   medesime   condotte   di
collaborazione.
   7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione
contiene  le  notizie  e  gli  elementi  utili alla valutazione sulla
gravita'   e   attualita'   del  pericolo  cui  le  persone  indicate
nell'articolo  9  sono  o  possono  essere  esposte per effetto della
scelta  di  collaborare  con  la giustizia compiuta da chi ha reso le
dichiarazioni.  Nella  proposta  sono elencate le eventuali misure di
tutela  adottate  o  fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i
quali le stesse non appaiono adeguate.
   8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la proposta del
procuratore   della   Repubblica,   ovvero  il  parere  dello  stesso
procuratore quando la proposta e' effettuata dal Capo della polizia -
direttore  generale  della  pubblica sicurezza, deve fare riferimento
specifico   alle   caratteristiche   del   contributo  offerto  dalle
dichiarazioni".
 
          Note all'art. 4.
              Il  testo  dell'art.  10  del  decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          marzo 1991, n. 82, e' riportato in note all'art. 3.
              - Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
          procedura penale, vedi note all'art. 2.
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 371 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  371  (Rapporti  tra  diversi uffici del pubblico
          ministero).  1.  Gli  uffici diversi del pubblico ministero
          che  procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro
          per  la  speditezza,  economia  ed efficacia delle indagini
          medesime.  A tali fini provvedono allo scambio di atti e di
          informazioni  nonche'  alla  comunicazione  delle direttive
          rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono
          altresi   procedere,   congiuntamente,   al  compimento  di
          specifici atti.
              2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero
          si considerano collegate:
                a) se  i procedimenti sono connessi a norma dell'art.
          12  ovvero  si  tratta di reati commessi da piu' persone in
          danno reciproco le une delle altre;
                b)  se  la prova di un reato o di una sua circostanza
          influisce  sulla  prova  di  un  altro  reato o di un'altra
          circostanza (1924, 363);
                c) se  la prova di piu' reati deriva, anche in parte,
          dalla stessa fonte.
              3. Salvo  quanto  disposto dall'art. 12 il collegamento
          delle indagini non ha effetto sulla competenza.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 118-bis delle norme
          di  attuazione di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28
          luglio 1989, n. 271:
              "Art.  118-bis.  (Coordinamento  delle indagini). 1. Il
          procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
          taluno  dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lettera
          a) del codice, ne da notizia al procuratore generale presso
          la  corte  di  appello.  Se  rileva  trattarsi  di indagini
          collegate,  il  procuratore  generale ne da segnalazione ai
          procuratori  generali e ai procuratori della Repubblica del
          distretto interessati al coordinamento.
              2. Quando,   di  loro  iniziativa  o  a  seguito  della
          segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
          ministero  procedono  a  indagini  collegate, i procuratori
          della  Repubblica  ne danno notizia al procuratore generale
          del rispettivo distretto.
              3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti,
          non   e'   stato  promosso  o  non  risulta  effettivo,  il
          procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  puo'
          riunire  i  procuratori  della  Repubblica  che procedono a
          indagini  collegate.  Se  i  procuratori  della  Repubblica
          appartengono  a  distretti diversi, la riunione e' promossa
          dai   procuratori  generali  presso  le  corti  di  appello
          interessate, di intesa tra loro.".
              - Si trascrive il testo dell'art. 371-bis del codice di
          procedura penale:
              "371-bis  (Attivita'  di  coordinamento del procuratore
          nazionale   antimafia).   -1.   Il   procuratore  nazionale
          antimafia   esercita   le  sue  funzioni  in  relazione  ai
          procedimenti  per  i  delitti  indicati  nell'art. 51 comma
          3-bis.  A  tal  fine  dispone della direzione investigativa
          antimafia  e  dei servizi centrali e interprovinciali delle
          forze  di polizia e impartisce direttive intese a regolarne
          l'impiego a fini investigativi.
              2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
          di  impulso  nei  confronti dei procuratori distrettuali al
          fine  di rendere effettivo il coordinamento delle attivita'
          di  indagine,  di  garantire  la funzionalita' dell'impiego
          della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
          di   assicurare   la   completezza  e  tempestivita'  delle
          investigazioni.
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni attribuitegli
          dalla   legge,   il  procuratore  nazionale  antimafia,  in
          particolare:
                a) d'intesa    con    i    procuratori   distrettuali
          interessati,  assicura  il collegamento investigativo anche
          per   mezzo   dei   magistrati  della  Direzione  nazionale
          antimafia;
                b) cura,   mediante   applicazioni   temporanee   dei
          magistrati  della  Direzione  nazionale  e  delle direzioni
          distrettuali   antimafia,  la  necessaria  flessibilita'  e
          mobilita'  che soddisfino specifiche e contingenti esigenze
          investigative o processuali;
                c) ai  fini  del  coordinamento investigativo e della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione  di notizie, informazioni e dati attinenti
          alla criminalita' organizzata;
                d) (Omissis);
                e) (Omissis);
                f) impartisce  ai procuratori distrettuali specifiche
          direttive  alle  quali  attenersi per prevenire o risolvere
          contrasti   riguardanti   le  modalita'  secondo  le  quali
          realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
                g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
          fine  di  risolvere  i contrasti che, malgrado le direttive
          specifiche  impartite,  sono  insorti  e  hanno impedito di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
                h) dispone   con  decreto  motivato,  reclamabile  al
          procuratore   generale   presso  la  corte  di  cassazione,
          l'avvocazione  delle indagini preliminari relative a taluno
          dei  delitti  indicati nell'art. 51 comma 3-bis, quando non
          hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere
          o  rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato
          possibile a causa della:
                1)   perdurante   e   ingiustificata   inerzia  nella
          attivita' di indagine;
                2)  ingiustificata  e reiterata violazione dei doveri
          previsti  dall'art.  371  ai  fini  del coordinamento delle
          indagini;
                3) (Omissis).
              4.  Il  procuratore  nazionale  antimafia provvede alla
          avocazione  dopo  aver  assunto  sul  luogo  le  necessarie
          informazioni  personalmente  o  tramite un magistrato della
          Direzione  nazionale  antimafia  all'uopo  designato. Salvi
          casi  particolari,  il procuratore nazionale antimafia o il
          magistrato  da  lui  designato  non  puo'  delegare  per il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero".
              -  Per  la  nuova  formulazione  dell'art. 9 del citato
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82, si veda
          l'art. 2 della legge qui pubblicata.