ART. 5.

   1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  15  gennaio  1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la rubrica: "Assunzione degli impegni";
b) nel  comma  1,  le  parole:  "avanzata proposta di ammissione allo
   speciale programma di protezione" sono sostituite dalle seguenti:
   "avanzata   proposta   di   ammissione  alle  speciali  misure  di
   protezione";
c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2.Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli
   interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare   le   norme   di  sicurezza  prescritte  e  collaborare
   attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi  a  interrogatori,  a esame o ad altro atto di indagine
   ivi   compreso   quello  che  prevede  la  redazione  del  verbale
   illustrativo dei contenuti della collaborazione;
c) adempiere  agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni
   contratte;
d) non  rilasciare  a  soggetti  diversi dalla autorita' giudiziaria,
   dalle  forze  di  polizia  e  dal  proprio difensore dichiarazioni
   concernenti  fatti  comunque  di  interesse  per i procedimenti in
   relazione   ai   quali   hanno   prestato   o   prestano  la  loro
   collaborazione ed a non incontrare ne' a contattare, con qualunque
   mezzo  o  tramite,  alcuna  persona  dedita al crimine, ne', salvo
   autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria quando ricorrano gravi
   esigenze  inerenti  alla  vita familiare, alcuna delle persone che
   collaborano con la giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati,
   direttamente  o  per interposta persona, e le altre utilita' delle
   quali   dispongono   direttamente   o   indirettamente,   nonche',
   immediatamente   dopo   l'ammissione   alle   speciali  misure  di
   protezione, versare il danaro frutto di attivita' illecite.
   L'autorita'   giudiziaria  provvede  all'immediato  sequestro  del
   danaro e dei beni ed utilita' predetti.

   3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica
ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-quater.
   3-bis.  All'atto  della  sottoscrizione  delle  speciali misure di
protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui
ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2".
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art.  12 del citato decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8,  convertito con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  12  (Assunzione  degli impegni). - 1. Le persone
          nei  cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione
          alle   speciali  misure  di  protezione  devono  rilasciare
          all'autorita'    proponente    completa    e    documentata
          attestazione   riguardante  il  proprio  stato  civile,  di
          famiglia   e  patrimoniale,  gli  obblighi  a  loro  carico
          derivanti  dalla  legge,  da  pronunce  dell'autorita' a da
          negozi   giuridici,   i   procedimenti   penali,  civili  e
          amministrativi    pendenti,    i   titoli   di   studio   e
          professionali,    le   autorizzazioni,   le   licenze,   le
          concessioni  e  ogni  altro titolo abilitativo di cui siano
          titolari.  Le  predette persone devono, altresi', designare
          un   proprio   rappresentante   generale  o  rappresentanti
          speciali per gli atti da compiersi.
              2.  Le  speciali misure di protezione sono sottoscritte
          dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
                a) osservare  le  norme  di  sicurezza  prescritte  e
          collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
                b) sottoporsi  a  interrogatori,  a  esame o ad altro
          atto  di  indagine  ivi  compreso  quello  che  prevede  la
          redazione  del  verbale  illustrativo  dei  contenuti della
          collaborazione;
                c) adempiere  agli  obblighi  previsti  dalla legge e
          dalle obbligazioni contratte;
                d) non  rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'
          giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore
          dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i
          procedimenti   in  relazione  ai  quali  hanno  prestato  o
          prestano  la  loro collaborazione ed a non incontrare ne' a
          contattare,  con  qualunque mezzo o tramite, alcuna persona
          dedita  al crimine, ne, salvo autorizzazione dell'autorita'
          giudiziaria  quando  ricorrano gravi esigenze inerenti alla
          vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la
          giustizia;
                e) specificare    dettagliatamente   tutti   i   beni
          posseduti  o  controllati,  direttamente  o  per interposta
          persona,   e  le  altre  utilita'  delle  quali  dispongono
          direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo
          l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il
          danaro    frutto   di   attivita'   illecite.   L'autorita'
          giudiziaria  provvede  all'immediato sequestro del danaro e
          dei beni ed utilita' predetti.
              3.  La  previsione  di cui alla lettera e) del comma 2,
          non  si  applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'art.
          16-quater.
              3-bis.  All'atto  della  sottoscrizione  delle speciali
          misure   di  protezione  l'interessato  elegge  il  proprio
          domicilio  nel luogo in cui ha sede la commissione centrale
          di cui all'art. 10, comma 2.".
              -  L'art. 16-quater del citato decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          marzo  1991, n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge qui
          pubblicata, e' riportato nel testo del medesimo articolo.
              -  Il  testo  dell'art.  10 del citato decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e'  riportato  nelle note
          all'art. 3.